Info 12 - NUOVO ACCORDO SVIZZERA - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
4/04/2017
Nuovo accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni attraverso le richieste di gruppo

Ha annunciato in una nota il MEF che “L’Autorità competente italiana (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e l’Autorità competente svizzera (l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni) hanno concluso un Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo” in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera.
 
L’Accordo è in vigore dal 2 marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE.
 
Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e - in linea con lo standard OCSE - riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta. L’Accordo riguarda i “contribuenti recalcitranti”, cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate.
 
Le Autorità competenti dei due paesi intendono continuare la proficua collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.
 
L’iniziativa è in linea con l’evoluzione del quadro di cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale, che include lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.
 
Lo scambio automatico consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi, compresi i maggiori centri finanziari. In tale rinnovato contesto, la recente riapertura dei termini della Voluntary Disclosure rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali”.
Di seguito trascriviamo il testo dell’accordo tradotto dall’inglese all’italiano.

Accordo tra le Autorità Competenti della Confederazione svizzera e l’Italia sullo scambio d’informazioni attraverso le richieste di gruppo
 
Considerato che le Autorità Competenti della Confederazione Svizzera e l’Italia vogliono migliorare le loro relazioni sulla mutua assistenza nelle questioni fiscali;
 
Considerato che l’Articolo 27 (“Scambio d’Informazioni”) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana contro la Doppia Tassazione del 9 marzo 1976 (“la Convenzione”) è stata modificata dal Protocollo firmato il 23 febbraio 2015, ai sensi dell’Articolo 26 (“Scambio di Informazioni”) del Modello OCSE di convenzione fiscale sugli investimenti e sul capitale;
 
Considerato che l’Articolo II del Protocollo del 23 febbraio 2015 ha aggiunto la lettera e-bis) al Protocollo Addizionale del 9 marzo 1976 della Convenzione, che permette, con riferimento all’Articolo 27, inter alia, richieste d’informazioni riguardanti una pluralità di contribuenti se identificati per nome o in modo differente (“richieste di gruppo”);
 
Considerato che, le Autorità Competenti, tenendo in considerazione il Paragrafo 2.3.4. della «Roadmap sul percorso da seguire nelle controversie fiscali e finanziarie tra Italia e Svizzera» firmata il 23 febbraio 2015, vogliono giungere a un accordo finalizzato a definire una posizione comune sull’individuazione di una specifica categoria di ammissibili richieste di gruppo in linea con l’Articolo 27 della Convenzione;
 
Considerato che, le Autorità Competenti, prendendo in considerazione la decisione della Corte federale svizzera 2C_276/2016 del 12 settembre 2016 sull’ammissibilità di una richiesta di gruppo di un Paese terzo, hanno concordato che tale accordo dovrebbe essere riferito alle richieste di gruppo per “titolari di conto non collaborativi (recalcitranti)”, e che continueranno a discutere su come gestire, in conformità agli standard OCSE, le richieste di gruppo sui “conti chiusi” e sui “conti sostanzialmente chiusi/vuoti”;
 
Considerato che, l’informazione scambiata in virtù di questo Accordo rimane confidenziale ed è usata solo per gli scopi fissati nell’Articolo 27 Paragrafo 2 della Convenzione;

Considerato che, in rispetto dell’Accordo tra l’Unione Europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico d’informazioni sui conti finanziari per lo sviluppo degli adempimenti fiscali internazionali, che è entrato in vigore il 1 gennaio 2017, lo scambio automatico d’informazioni sui conti finanziari basato sul “Standard comune di relazione finanziaria” (“Common reporting standard”) sarà vincolante tra Confederazione svizzera e Italia dal 2018 riguardo a conti finanziari esistenti dal 31 dicembre 2016 e nuovi conti aperti dal 1 gennaio 2017;
le Autorità Competenti hanno convenuto i seguenti:
 
Articolo 1
L’Autorità Competente della Confederazione Svizzera deve procedere, entro i limiti imposti dalla Convenzione e da questo Accordo, richieste di gruppo riguardanti conti tenuti, durante un qualsiasi momento durante il periodo tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016, da residenti italiani correntisti (proprietari di conti) di istituzioni finanziarie situate in Svizzera.

Articolo 2
1.     Le richieste di gruppo riguardanti l’Articolo 1 devono riguardare “titolari di conto non collaborativi” (recalcitranti).
2.     Titolari di conto non collaborativi” (recalcitranti) sono privati che sono contribuenti dell’Italia, i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili mediante i seguenti criteri durante il periodo tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016:
a)     il privato è o era un proprietario di uno o più conti di un’istituzione finanziaria situata in Svizzera;
b)    il titolare del conto ha o ha avuto domicilio o residenza in Italia (coerentemente alla documentazione bancaria in possesso dell’istituto finanziario situato in Svizzera);
c)     è stata spedita una lettera al titolare del conto dall’istituto finanziario situato in Svizzera nella quale lo stesso annuncia la chiusura forzata del conto/i corrente bancario/i eccetto che lui/lei abbia fornito all’istituto finanziario situato in Svizzera il modulo firmato “Tassa sui risparmi UE - Autorizzazione per la Voluntary Disclosure” o qualsiasi altra prova del suo/sua regolarizzazione fiscale (Nota bene: tax compliance è adempimento spontaneo agli obblighi tributari da parte del contribuente) per quel/quei conto/i;
d)    nonostante questa lettera il titolare del conto non ha fornito all’istituto finanziario situata in Svizzera adeguate prove di regolarizzazione fiscale.
 
Articolo 3
Sono esclusi dal campo di applicazione dell’Articolo 2 i conti correnti:
a.      che sono stati rivelati entro l’ambito dell’accordo sulla tassazione dei risparmi tra la Confederazione svizzera e l’Unione Europea; o
b.     per i quali un’autorizzazione riguardo al specifico conto è stata presentata all’istituzione finanziaria situata in Svizzera entro l’ambito del programma di Voluntary Disclosure italiano (VDP); o
c.     per i quali il complessivo ammontare del conto corrente del contribuente italiano tenuto presso l’istituzione finanziaria situata in Svizzera sia stato regolarizzato entro l’ambito dello Scudo Fiscale italiano e il conto corrente soddisfi tutte le seguenti condizioni (cosi chiamato “rimpatrio giuridico” o “juridical repatriation”):
•        l’ammontare totale del conto corrente tenuto presso l’istituto finanziario situato in Svizzera al tempo della firma della dichiarazione anonima (e dei suoi allegati, se vi sono) era equivalente all’ammontare del patrimonio regolarizzato svizzero indicato nella dichiarazione anonima; e
•        la dichiarazione anonima è stata firmata dal contribuente e controfirmata e inoltre timbrata (vidimata) da un istituto finanziario situato in Italia; e
•        nessun nuovo importo (di denaro) era stato depositato nel conto corrente dopo la data di firma della dichiarazione anonima. Proventi di attività regolarizzate non si qualificano come nuovo denaro;
•        il mandato all’istituto finanziario italiano di agente di ritenuta e intermediario di comunicazione non è stato revocato, salvo che un differente mandato non sia stato affidato a un differente istituto finanziario italiano e tale mandato includa una delega a svolgere ritenute alla fonte (ritenuta fiscale) e obblighi informativi alle autorità fiscali italiane; o
 
d.     per i quali il contribuente ha fornito prove all’Amministrazione federale delle contribuzioni che il patrimonio sul conto corrente alla fine dell’ultimo anno d’imposta per il quale la scadenza nella dichiarazione dei redditi è scaduta sono stati inclusi nell’apposita dichiarazione dei redditi regolarmente presentata all’Amministrazione fiscale italiana, più specificatamente nel Quadro RW. Se l'importo dichiarato come detenuto con l’istituto finanziario svizzero è superiore al saldo del conto alla fine dell'ultimo anno fiscale del conto in questione, il contribuente deve presentare all’Amministrazione federale delle contribuzioni l’estratto conto/i per quanto riguarda le altre attività con istituti finanziari svizzeri in modo da consentireall’Amministrazione federale delle contribuzioni di esaminare se i patrimoni (beni) dichiarati sono corrispondenti al saldo/i del conto/i corrente/i. Se l'importo dichiarato come detenuto con l’istituto finanziario svizzero è inferiore al saldo del conto alla fine dell'ultimo anno fiscale del conto stesso, l’esenzione dalla comunicazione del conto corrente prevista in questa lettera d) non si applica; o
 
e.     per i quali l’informazione richiesta è già stata trasmessa all’Autorità Competente italiana previa procedura di assistenza amministrativa.
 
Articolo 4
Richieste di gruppo fatte secondo l’Articolo 2 indicheranno i seguenti:
-        spiegazione dei criteri di selezione e della ragione del perché essi conducano al sospetto di una evasione fiscale quando combinati insieme;
-        persona in Svizzera, che potrebbe essere in possesso delle informazioni richieste (nome dell’istituto finanziario situato in Svizzera);
-        periodo sotto investigazione (sotto analisi);
-        fini fiscali, cioè indicazione dell’oggetto della tassazione (per esempio reddito, patrimoni) e le relative tasse;
-        descrizione dei fatti e degli obiettivi perseguiti, inclusa una dichiarazione che spieghi – basata su evidenze statistiche (allegate dal Volontary Disclosure Program) – che un considerevole numero di contribuenti italiani non ha dichiarato i loro conti correnti tenuti presso istituti finanziari svizzeri, specialmente con l’istituto finanziario svizzero interessato;
-        se applicabile, altre fonti che mostrino la inadempienza dei contribuenti italiani riguardo ai loro conti correnti dell’istituto bancario svizzero (includendo numeri specifici, se disponibili);
-        copia di una lettera inviata a uno o più contribuente/i italiano/i dall’istituto finanziario svizzero interessato che mostri come l’istituto stesso abbia contattato contribuenti italiani per i quali non era chiaro all’istituto finanziario se i loro conti correnti fossero regolari dal punto di vista fiscale, e con la quale i contribuenti fossero informati della chiusura forzata dei conto/i corrento/i presso quell’istituto finanziario salvo che fosse presentata prova di regolarità del conto/i dal punto di vista fiscale;
-        prevedibile rilevanza dell’informazione richiesta all’amministrazione e dell’applicazioni delle leggi nazionali dell’Italia (competenza);
-        ogni altra informazione utile per il trattamento delle richieste gruppo.
 
Articolo 5
In risposta a una richiesta di gruppo fatta secondo l’Articolo 2 dalla Competente Autorità italiana, l’Autorità Competente svizzera fornirà le seguenti informazioni:
-        dati personali sul presunto contribuente italiano: cognome, nome, data di nascita, ultimo domicilio conosciuto secondo la documentazione bancaria;
-        numero/i di conto/i corrente/i;
-        saldo del conto/i tra il 28 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016.
Le informazioni di cui sopra devono essere fornite secondo la forma indicata dall’Autorità Competente italiana.
Redatto in duplice copia a Roma il 27 febbraio 2017 e a Berna il 2 marzo 2017.
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