info 58 VANIFICATO IL TENTATIVO DEL PADRE DI DISEREDARE LA FIGLIA - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
12/04/2021
Vanificato il tentativo del padre di diseredare la figlia:
il Tribunale annulla la finta compravendita di un immobile che cela una donazione


Con una recente sentenza (n. 467 del 17 febbraio 2021) il Tribunale di Napoli ha ribadito che la compravendita che cela una donazione è improduttiva di effetti.
 
Nel caso di specie, la figlia citava in giudizio la moglie del defunto padre chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita, poiché era stato concluso tra le parti con l’intenzione di tenere nascosta una donazione di un immobile. La figlia domandava altresì di dichiarare la nullità della donazione per assenza della forma richiesta dalla legge per questo tipo di contratto e proponeva azione per ridurre la donazione, in considerazione del fatto che eccedeva la quota della quale il defunto padre poteva liberamente disporre.
 
Nel caso di specie, la compravendita può essere considerata alla stregua di un “finto” contratto: essendo tale, non produce effetti tra le parti. Tuttavia, nel momento in cui le parti intendono concludere un contratto diverso da quello che appare nella realtà, tra di esse è valido il contratto dissimulato (l’atto effettivamente voluto, ma per determinate ragioni, tenuto nascosto)ma soltanto se rispetta i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per quello specifico contratto.
 
Ai sensi dell’art. 782 c.c. la forma prevista per la donazione è l’atto pubblico che dev’essere redatto da un notaio, in presenza di due testimoni, come richiede la legge notarile (art. 48, legge 16 febbraio 1913, n. 89). Nondimeno, quando si tratta di donazioni di modico valore (art. 783 c.c.) non vi è l’obbligo di seguire le menzionate regole, a condizione che sia avvenuta la consegna del bene unitamente allo spirito di liberalità, ossia l’intento altruistico di apportare al soggetto destinatario della donazione un beneficio. A tal proposito, è interessante notare che non esistono prestabiliti criteri per stabilire quando un bene sia o meno di modico valore: si tratta di una valutazione soggettiva e personale riferita alla condizione economica di colui che si appresta a donare. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità: la donazione, per essere considerata di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 30 dicembre 1994, n. 11304). Dunque, la modicità varia a seconda della consistenza (modesta o prospera) del patrimonio del soggetto che vuole donare.
 
Nel caso in analisi, mancando la prova concreta (da parte della moglie convenuta in giudizio) del pagamento del prezzo dell’immobile il giudice ha ritenuto che la vendita fosse fittizia.
 
Non solo il contratto di compravendita non è stato considerato valido, ma nemmeno la donazione (che in realtà rifletteva la vera volontà delle parti) ha potuto produrre effetti: è stata dichiarata nulla in mancanza dei requisiti di forma richiesti dalla legge per quel tipo di contratto, che come già accennato, va redatto con atto pubblico e alla presenza di due testimoni. La conclusione di questa vicenda è chel’intento delle parti di sottrarre alla figlia, erede legittima del defunto, la propria parte di eredità è stato inibito dal Tribunale.
 
Conclusivamente, qualora venga accertata la simulazione di una compravendita quale atto che risponde all’intento di celare una donazione, ma quest’ultima sia improduttiva di effetti in mancanza dei requisiti di forma richiesti dalla legge, il bene non è uscito dal patrimonio del donante e di conseguenza il legittimario potrà recuperare la propria pretesa a titolo di erede legittimo.
 
Ma cosa accade nel momento in cui la donazione è pienamente valida, poiché stipulata tramite atto pubblico, alla presenza di due testimoni? In questo caso, non significa che non si abbia il diritto di percepire la propria parte di eredità, ma se si vuole avere la garanzia di ottenerla nella giusta proporzione, è essenziale esercitare l’azione di riduzione, poiché il defunto potrebbe aver compiuto una donazione eccedente i limiti previsti dalla legge: significa che potrebbe aver destinato una parte dei beni spettanti all’erede legittimario ad altri soggetti.
 
Dunque, l’azione di riduzione della donazione (art. 555 c.c.) è volta a ripristinare le quote di eredità che la legge dispone a favore dei legittimari.
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