info 47 - PERSONA GIURIDICA AMMINISTRATORE DI SOCIETA' - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
6/08/2020
SULLA POSSIBILITÀ, PER UNA PERSONA GIURIDICA, DI POTER ESSERE NOMINATA AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ

Il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma, con decreto 1° giugno 2020, è tornato ad esprimersi sulla possibilità per una persona giuridica di essere nominata amministratore di una società, di capitale o di persone.
Il Magistrato romano, richiamando il contenuto della massima n. 100 del Consiglio Notarile di Milano (secondo la quale ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche), ha infatti ribadito la possibilità di tale istituto.
È infatti di tutta evidenza che, sebbene lo stesso non sia previsto da alcuna disposizione codicistica, non si rinviene nell’ordinamento positivo alcun espresso divieto in tale senso.
La perseguibilità a tale istituto risulterebbe semmai giustificabile attraverso l’applicazione analogica di alcune norme in vigore nel nostro ordinamento - in relazione alla Società Europea, al GEIE ed alla Società Cooperativa Europea - che disciplinano l’amministratore persona giuridica.
Sembra, infatti, innegabile l’identica ratio di tali norme rispetto alla questione concernente l’amministratore persona giuridica di società di capitali e di persone e la relativa pubblicità, posto che la finalità consiste nel consentire lo svolgimento della funzione gestoria dell’ente collettivo, garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di tutela dei terzi, tenute in considerazione dalla disciplina legislativa prevista per gli amministratori persone fisiche.
Da ciò deriva la necessità di designazione di un «rappresentante persona fisica», che eserciti le funzioni di amministratore. Tale rappresentante persona fisica non deve necessariamente essere individuato con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore, ma può individuarsi con una persona appartenente all’organizzazione della persona giuridica amministratore.
A dire il vero la questione in esame, seppure assai interessante sotto il profilo giuridico, non è nuova: vero che è lo stesso Magistrato del registro di Roma, nella motivazione del decreto, ad esprimersi in tal senso, affermando che: “non si dubita più della possibilità che una persona giuridica venga nominato amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge”.
Sul medesimo argomento si era già infatti espresso il Tribunale di Milano (con la sentenza del 27 marzo 2017, Est. Vannicelli) secondo cui “Deve ritenersi lecita la clausola statutaria che conferisce a una società di capitali la nomina di amministratore di s.r.l. In tal caso, degli atti gestori pregiudizievoli risponde, oltre alla persona giuridica, in via solidale, anche la persona fisica concretamente deputata al compimento degli atti gestori e concretamente autrice dei medesimi. La persona fisica è infatti direttamente soggetta alla disciplina di cui all’art. 2476 c.c.”
Un’indicazione importante in argomento era già stata espressa, in altra ancor più datata pronuncia sempre ancora del Tribunale meneghino (sez. VIII, 27.02.2012), che ha avuto forse il merito di aver semplificato e riassunto le problematiche attinenti la tematica in questione, ammettendo la possibilità di prevedere, quale amministratore di società, una persona giuridica, sia attraverso una clausola statutaria, contenente la previsione dell’amministratore persona giuridica, sia con diretta nomina da parte dell’assemblea.
In particolare, possono così essere riassunti i principi ermeneutici che, secondo il Tribunale di Milano, depongono in tal senso.
In primo luogo, l’ammissibilità di tale figura è prevista esplicitamente e/o implicitamente per diversi enti collettivi, ad esempio il Gruppo Europeo di Interesse Economico (cfr. art. 5 del d.lgs. 240/1991).
In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato la mancanza di un espresso divieto, elencando varie disposizioni del codice che, a suo dire, decretano favorevolmente. In particolare, sono espressamente richiamati gli articoli 2475 c.c., primo comma, e 2455 c.c., secondo comma; le due disposizioni assegnano il diritto di amministrare la società ai soci sicché, potendo quest’ultimi essere persone giuridiche, si ammetterebbe implicitamente la legittimità della nomina della società amministratrice.
Infine, il Tribunale afferma il superamento del principio ‘‘societas delinquere non potest’’ (principio spesso richiamato dagli orientamenti sfavorevoli alla legittimità della nomina) e afferma, attraverso un’analisi comparatistica, come l’ordinamento giuridico italiano sia una delle rare realtà - sia di civil law che di common law - in cui la legittimità di tale nomina sia ancora oggetto di discussione.
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