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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
9/02/2017
Voluntary Disclosure Bis. Ultima chance?
Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate del software di compilazione è entrata nella fase operativa la c.d voluntary disclosure bis.

Il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha infatti riaperto i termini per sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale commesse entro il 30 settembre 2016 per coloro che non hanno aderito alla prima voluntary disclosure; la procedura in commento interessa quindi i periodi d’imposta dal 2010 al 2015 (dal 2009 per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale) salva l’applicazione del raddoppio dei termini per le attività localizzate in paesi black list senza accordo nel qual caso i periodi interessati sono quelli dal 2006 al 2015 (dal 2004 per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale).
 
Come per la prima versione, il vantaggio principale della procedura consiste in una riduzione delle sanzioni e nell’esclusione della punibilità per alcuni delitti.
 
Quanto alle sanzioni amministrative l’art. 5 L 167/90 dispone che “La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati”.
 
Ciò significa che la mancata dichiarazione della detenzione all’estero di investimenti o attività di natura finanziaria viene punita:

.  con una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati in caso di attività detenute in paesi white list;
 
.  con una sanzione dal 6% al 30% degli importi non dichiarati in caso di attività detenute in paesi black list.
 
Per black list si intende un elenco di paesi in cui esiste un regime fiscale privilegiato la cui caratteristica essenziale consiste nell’avere un livello di tassazione molto basso rispetto a quello italiano.Le black list che interessano la procedura in commento sono due:
 
1.      quella di cui decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 che individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità prettamente fiscali, di residenti in Italia. In particolare individua per le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente alcuni Stati e territori privilegiati.
Tale decreto viene aggiornato costantemente; dal 2014 è stata espunta dalla lista nera la Repubblica di San Marino che ha sottoscritto il 3 ottobre 2013 una Convenzione con lo Stato Italiano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali;
 
2.      quella di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 che individua gli Stati e i territori ai fini della disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies)In pratica la normativa fiscale (art. 167 TUIR) disciplina un’imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da imprese estere da esso controllate, ubicate in Paesi black list,e tale imputazione avviene indipendentemente dall’avvenuta distribuzione.
L’elaborazione della black list ai fini della disciplina della CFC si basa su criteri di scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere.

Una tassazione non inferiore al 50% di quella italiana può essere considerata adeguata per escludere un Paese dalla black list CFC (art. 167, comma 4 del TUIR dispone che “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”).
 
Individuati quindi i Paesi e i territori a fiscalità privilegiata – che rileva anche ai fini del raddoppio o meno degli anni accertabili - l’art. 5 quinquies L 167/90 prevede la riduzione delle sanzioni per la violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale alla metà del minimo (quindi ad un valore che oscilla tra il 1,5% ed il 3%) qualora le attività estere siano trasferite in Italia (ovvero in uno Stato UE o in Stati aderenti all’accordo SEE che consentono uno scambio di informazioni con il nostro paese) ovvero l’autore della violazione rilasci all’intermediario finanziario estero il c.d. waiver ossia l’autorizzazione a trasmettere i dati alle autorità nazionali competenti.
 
Le sanzioni per l’evasione delle imposte dirette ed indirette (e quindi per omessa o infedele dichiarazione), l’adesione alla procedura comporta una riduzione delle stesse al minimo ridotto di un quarto (75% del minimo).
 
Per ciò che riguarda le sanzioni penali infine l’adesione alla procedura garantisce l’esclusione della punibilità per alcuni delitti di cui al D. Lgs. 74/00 vale a dire per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), omesso versamento ritenute certificate (10 bis), omesso versamento IVA (art. 10 ter). Non sono infine puniti i reati di riciclaggio (648 bis c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 c.p. ter).
 
Si rammenta che ai fini della mancata applicazione del raddoppio dei termini e delle maggiorazioni sanzionatorie di cui al DL 78/2009 la Voluntary bis riafferma la necessità che il paese black list in cui sono detenuti gli investimenti o le attività finanziarie abbia sottoscritto un accordo di scambio di informazioni con l’Italia alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2016).
 
Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato al 31 luglio 2017.
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