Info 8 - IL PEGNO NON POSSESSORIO - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
4/10/2016
Il Pegno non Possessorio

Nell’ambito delle locazioniurbane nella Roma classica era possibile che conduttore e locatore si accordassero - conventiopignoris -affinché alcuni benidi proprietà del primo, introdotti nell’immobile, fossero vincolati in pegno per il pagamento del canone di locazione.
 
In caso d’inadempimento del conduttore al pagamento del canone il locatore poteva procedere ad una ritenzione dei beni in garanzia chiudendo (percludere) materialmente il fondo ed impedendo quindi al conduttore di asportarli.
 
Per impedire abusi di autotutela il conduttore poteva chiedere al Pretore la cessazione della violenza subita con l’interdictum de migrando che gli avrebbe consentito il prelievo dei beni dal fondo.
 
Dal passo dei Digesta in cui viene riportatala formula dell’interdetto pretorio, si osserva che esso vietasse al locatore di usare la forza contro il conduttore di un immobile urbano al fine di impedirgli di asportare i beni immessi nell’appartamento solamente quando su di essi non insisteva alcuna garanzia pignoratizia, o perché cessata o perché mai esistita.
 
Fuori da questi casi tassativi il locatore poteva usare la forza per trattenere i beni concessi in garanzia. Era quindi consentito al creditore, in virtù di un espresso accordo con il debitore, di usare la forza per trattenere le cose concesse in garanzia.
 
Tale forma diconventiopignoris, con alcune mitigazioniderivanti dai precetti degli artt. 392 e seguenti del codice penalesull’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è riemersa dalla tradizione di diritto romano con la conversione in legge del decreto n. 59 del 3 maggio 2016 – il c.d. pegno mobiliare non possessorio - con cui è stato concesso al creditore, che abbia sottoscritto con un imprenditore un contratto di finanziamento di prevedere nel testo dell’accordo la possibilità di appropriarsi dei beni concessi in pegno non possessorio dal debitore fino alla concorrenza della somma garantita ovvero di destinarli alla locazione imputando i canoni al soddisfacimento del proprio credito ovvero, indipendentemente da quanto previsto nell’accordo, di vendere i beni concessi in pegno ovvero i crediti trattenendo il corrispettivo fino al soddisfacimento del proprio credito.
 
Il creditore, al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, deve dare intimazione scritta al debitore ed all’eventuale terzo datore di pegno, della sua volontà di appropriarsi del bene, ovvero di cederlo in locazione ovvero di venderlo.
 
La materiale apprensione del bene deve avvenire nei termini stabiliti dalla convenzione di pegno ed in caso di inadempimento del debitore il creditore, a differenza del suo corrispondente classico, non può usare la forza e percludere il fondo in cui si trovano i beni aziendali ed impedire quindi al debitore di asportarli e sottrarli alla garanzia cui sono stati vincolati (possono essere costituiti in garanzia i beni mobili non registrati dell’imprenditore destinati all’esercizio dell’impresa ovvero i crediti inerenti alla stessa).
 
Il creditore deve infatti fare istanza anche verbale all’ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto (ma della nota di trascrizione del pegno nel Registro istituito presso l’Agenzia delle Entrate e dell’intimazione al debitore) ai sensi dell’art. 605 e seguenti del codice di procedura civile a recarsi sul luogo in cui le cose si trovano per apprenderle e consegnarle all’istante ovvero a persona delegata.
 
Il pegno non possessorio deve risultare, pena la nullità, da una contratto scritto in cui sono indicati, oltre alle generalità dei contraenti e dell’eventuale terzo concedente, la descrizione del bene dato in garanzia del credito garantito e dell’importo massimo garantito. La convenzione di pegno, se vuole essere opponibile ai terzi, deve essere iscritta in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate.
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