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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
22/10/2022
Nulla la Sentenza contro il Socio per Violazione del Principio del Contraddittorio

 
 
Se viene violato il principio del contraddittorio la sentenza resanei confronti di un socio di società di persone è nulla. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14940 del 15 luglio 2020 con la quale ha disposto che il processo debba ricominciare da capo nei confronti sia della società che dei soci; il Giudice di primo grado, infatti, deve riunire tutti i giudizi intrapresi separatamente da società e soci o quantomeno li deve trattare simultaneamente trattandosi, in sostanza, di un unico giudizio.
 
 
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice per maggiori imposte ed IVA nonché ai soci singolarmente e per trasparenza per l’imputazione, pro quota, dei maggiori redditi.
 
 
La società ed i soci proponevano distinti e separati ricorsi i quali, trattati separatamente dalla competente Commissione Tributaria Provinciale, venivano tutti respinti in primo grado. La Suprema Corte si è occupata della posizione di un socio che risultava vittorioso in secondo grado perché nella stessa data era stato accolto anche l’appello nei confronti della società.
 
 
L’Agenzia delle Entrate presentava ricorso per Cassazione.
 
 
I giudici di legittimità, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rilevano d’ufficio il difetto di contraddittorio.
 
 
Così ha statuito la Corte “La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perché resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018.
 
 
L'integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci Salvatore Pizzo, Francesca Paola Giunta, Benedetto Giunta e Benedetta Pizzo, essendo la controversia sostanzialmente una.
 
 
Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata né dal ricorso in scrutinio che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, né che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.
 
 
In conclusione, dichiarata la nullità dell'intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari”.
 
 
In conclusione, tutte le impugnazioni proposte da società di persone e dai rispettivi soci vanno trattate simultaneamente essendo sostanzialmente unica la controversia. Se così non è, non solo la sentenza resa nei confronti di un socio è nulla, ma ènullo l’intero procedimento.
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