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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
18/03/2022
La Legge 215/2021, novità in tema di sicurezza: la figura del preposto, l’obbligo di nomina ed i relativi doveri

 
La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è intervenuta sugli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008, conferendoalla figura del prepostoun ruolo di sempre maggior rilievo nel sistema di gestione della sicurezza sul lavoro all’interno della struttura aziendale.
 
L’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare,viene modificato con l’introduzione al comma 1 della lettera bbis,con la quale viene imposto al datore di lavoro e ai dirigenti delle aziende, il precipuo obbligo di‘individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.
 
L’incarico a preposto dovrà essere formalizzato per iscritto.
 
La norma si premura inoltre di affermare che la quantificazione dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di tali mansionisarà demandata ai contratti e gli accordi collettivi di lavoro.
 
La legge dispone, poi, che al preposto dovrà essere garantita una formazione per le nuove funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere, con espressa ed ulteriore previsione di aggiornamento periodico.In proposito, entro il 30 giugno 2022, sarà emanato un Accordo Stato-Regioniavente ad oggetto appunto:
 
.  l’individuazione di durata, contenuti e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
 
.  l’individuazione le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
 
Altra novità è quella prevista al successivo articolo 26.
 
Viene infatti introdottoil comma 8bische impone l’obbligo,in capo a datori di lavoro, appaltatori e subappaltatori -per le attività svolte in regime di appalto o di subappalto- di indicare al committente il personale incaricato delle funzioni di preposto.
 
La reale importanza della modifica in commentopuò essere percepita, oltre che sul piano pratico, anche sotto il profilo strettamente giuridico.
 
Notevoli sono le conseguenze-di carattere penale - in cui incorreil datore di lavoro che omette la nomina del preposto. L’art. 55prevede, quale conseguenza dell’omissione della nomina del preposto,la pena dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00.
 
Alla stessa sanzione soggiacciono, ai sensi dell’art. 26, comma 8bis, i datori di lavoro, appaltatori o subappaltatori che non abbiano indicato al committente il personale incaricato delle funzioni di preposto.
 
Quanto ai doveri posti in capo di questa figura è opportuno segnalare quanto segue.
 
L’art. 19, comma 1, lettera a) è stato modificato, prevedendo che il preposto debba “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.
 
Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi alle istruzioni impartite da datore di lavoro in materia di protezione collettiva e individuale, avrà il dovere di agirecon il dipendente inadempiente al fine di“modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.
 
Nel caso in cui le indicazioni fornite dal preposto non siano attuate, il preposto avrà l’obbligo di interrompere immediatamente l’attività del lavoratore e informare i suoi superiori diretti.
 
La lettera fbisaggiunta al comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede, infatti, l’obbligo per il preposto di far interrompere temporaneamente l’attività e, in ogni caso, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate qualora lo stesso abbia a individuare“‘deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”‘.
 
Questo a riprova del fatto che l’attività richiesta al preposto non attiene solo al comportamento del lavoratore, ma anche a quello del datore di lavoro, responsabile dei mezzi attraverso i quali l’attività lavorativa viene esercitata.
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