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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
20/09/2021
ULTIMO AVVISO PER I PROFESSIONISTI
Legittimo l’accertamento analitico induttivo all’avvocato se non si dimostrano le ragioni del mancato incasso della parcella
Cassazione civile sez. trib., 09/09/2021, n.24255

Con la recentissima sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che “il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Ne consegue, pertanto, che il corrispettivo della prestazione del professionista legale si debba presumere conseguito quando la prestazione e condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Il fatto che l’Amministrazione finanziaria abbia utilizzato una presunzione per individuare il momento della effettiva percezione del reddito è legittimo, in quanto conforme al criterio generale posto dall’art. 2727 c.c., mentre era onere del contribuente fornire una prova contraria, dimostrando di non avere percepito alcun reddito per esempio producendo diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o provare l’infruttuosità della esecuzione (nella specie, è stato ritenuto legittimo l’accertamento analitico induttivo nei confronti di un avvocato con cui si erano recuperati induttivamente ricavi sulla base delle cause patrocinate alla luce delle sentenze depositate presso le cancellerie degli uffici giudiziari)”.

Per il professionista non sarà sufficiente affermare che nella propria contabilità non risulti alcun versamento e che quindi, in base al principio di cassa, non sussisterebbe il presupposto impositivo.

Per la Suprema Corte Secondo non è rilevante la mancata annotazione in contabilità del pagamento, poichè la rettifica analitico-induttiva prescinde dalla contabilità ma si fonda su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall’articolo 2729 c.c.

I giudici di legittimità sottolineano che i corrispettivi delle prestazioni delle professioni legali si devono presumere conseguiti una volta espletate e quindi terminate per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale.

Nel caso di specie, l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, oggetto della valutazione della Suprema Corte, era fondato sull’acquisizione delle sentenze, relative all’attività giudiziale dello studio legale accertato, in relazione alle quali non risultava contabilizzato alcun pagamento per le prestazioni rese.
Conseguentemente, essendo la pretesa erariale basata su una presunzione, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di non aver percepito alcun reddito.
Secondo la sentenza in commento,per esempio, lo studio legale sottoposto a verifica avrebbe potuto e dovuto dimostrare:
.         di aver diffidato i propri clienti ad adempiere
.         o di aver richiesto  un decreto ingiuntivo,
.         o, in ogni caso tentato di ottenere il pagamento con qualsiasi altro mezzo.
In definitiva spetta al professionista provare le circostanze che non gli avrebbero consentito di incassare i compensi maturati
Secondo la statuizione della Cassazione il rilevamento di notizie presso uffici pubblici e terzi soggetti da cui presumerela prestazione del servizio professionale e la sua onerosità è sufficiente a legittimare la maggiore pretesa erariale.
Sul punto occorre sottolineare che la prassi dell’Agenzia delle Entrate prevede che la gratuità delle prestazioni possa essere considerata verosimile esclusivamente nei confronti di parenti o di colleghi-amici.
 
Diversamente, l’Agenzia delle Entrate ritiene di poter determinare la sussistenza di maggiori ricavi occulti sulla base dei seguenti rilievi:
.      ai professionisti in genere: Fitto figurativo dei locali di proprietà o antieconomicità di canoni corrisposti a società riconducibili ai professionisti;riscontro retribuzione conseguibile da attività di lavoro dipendente nello stesso settore rispetto a redditi dichiarati;agende e appunti, analisi prelievi bancari, se modesti o assenti ci sarebbe conferma dell’esistenza di compensi non dichiarati; ampiezza rischio professionale coperto con assicurazione e volume d’affari dichiarato;
.         ai commercialisti e consulenti:
a)      contabilità semplificata: compenso ragguagliato al numero di fatture attive e passive registrate con previsione di onorario minimo mensile;
b)     tenuta contabilità ordinaria: compenso ragguagliato al numero di registrazioni contabili sul libro-giornale o al volume d'affari;
c)      prestazioni per operazioni straordinarie: compensi in proporzione al totale dei valori coinvolti
d)     Rappresentanza tributaria e difesa dinanzi ai giudici tributari: onorari determinati in funzione del valore della pratica
.         agli studi legali:rilevazione da stampa locale, nazionale e specializzata, di informazioni, anche relative a fatti di cronaca, che possono riguardare l’attività professionale;
ricerche presso organi giurisdizionali delle cause patrocinate: Tribunali, commissioni tributarie, Giudici di Pace, Tar, ispezione di registri relativi ai ruoli, esecuzioni, sentenze, ecc..
dal registro dei colloqui con i detenuti, individuazione di incontri cui ha partecipato il professionista;
invio di questionari per i clienti degli avvocati matrimonialisti.
.         ai notai:verifica dei registri obbligatori, compresi i repertori;
Riscontro tra singoli atti repertoriati e registrazioni contabili ad essi relative;
Controllo incrociato con i dati comunicati alla Cassa per il Notariato
I controlli nei confronti di studi professionali, in molti casi, si estendono anche alle società di servizio collegate cui vengono demandate una o più fasi dei processi interni dello studio (elaborazione dati, gestione del personale addetto a mansioni di segreteria, gestione degli immobili ecc).
Ciò in quanto, molto spesso, si tratta di società intestate a prestanomi del professionista (moglie, fratelli, parenti in genere, etc.) e finalizzate ad abbattere i costi.In tali casi, l’Agenzia delle Entrate tende a contestare la deducibilità totale o parziale di questi costi riferiti  a queste società di servizio (anche ritenendo che possa pure trattarsi di sovrafatturazioni).
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