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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
17/03/2021
RIMBORSO IVA ANCHE SE LA DICHIARAZIONE È OMESSA

L’omesso invio della dichiarazione iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell’anno successivo, non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Tale conclusione discende dall’interpretazione dell’art.18 della Direttiva CE n. 77/388/CE, il quale subordina il diritto alla detrazione dell’iva solamente al possesso della fattura, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Tale soluzione garantisce il principio di neutralità dell’imposta in questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l’intero impianto normativo dell’Iva.
 
Ciò è quanto ha stabilito la Suprema Corte con ordinanza n. 14055 del 7 luglio 2020 che si dispone in linea con precedenti decisioni dei giudici di legittimità che avevano anche spiegato quali fossero le modalità pratiche per ottenere il rimborso in caso di omessa dichiarazione.
 
La Cassazione civile, sezione tributaria (sentenza n. 20573/2019) aveva infatti chiarito che la fattispecie relativa ad un credito IVA maturato con riferimento ad anno d'imposta in cui non risultava presentata la relativa dichiarazione non potesse essere ricondotto all’ipotesi di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, che disciplina la detrazione o il rimborso della eccedenza d'imposta nell'ipotesi in cui il credito risulti dalla dichiarazione regolarmente presentata, posto che in caso di omessa o “tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, a tutti gli effetti, all'omessa presentazione ai sensi del cit. D.P.R. n. 633, art. 37, u.c.), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1845 del 29/01/2014, Rv. 629500 01)”.
 
Veniva, quindi, ribadito il principio secondo cui “In tema d'IVA, alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, di carattere residuale e secondo il quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21674 del 23/10/2015, Rv. 636846 - 01; v. anche Cass. n. 8461/2005; 12433/2011, n. 5014/2015)”.
 
Decisione che si allinea alla prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 34 del 6 agosto 2012) per cui “in coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema dell'IVA, il credito maturato in un'annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione, se effettivamente esistente e spettante, potrà essere riconosciuto al contribuente (benchè attenga ad una dichiarazione omessa); più precisamente, il contribuente sarà ammesso a presentare istanza di rimborso del credito, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione ovvero dell'esito del contenzioso relativo alla cartella di pagamento conseguente alla liquidazione stessa, favorevole all'Agenzia. In tal caso, il rimborso sarà erogato solo dopo aver riscontrato l'effettiva spettanza del credito”.
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