info 53 - ILLEGGITTIMO RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
3/02/2021
Illegittimo il raddoppio dei termini dell’accertamento quando la denuncia è infondata
Il raddoppio dei termini per l’accertamento è illegittimo quando la denuncia di reato è infondata.

Questo è il principio di diritto che ha enunciato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia con sentenza n. 285/05/2021.

La vicenda coinvolgeva una cliente dello studio che riceveva quattro avvisi di accertamento, tutti emessi oltre il termine ordinario di decadenza di cui agli art. 43 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. 633/72; la ragione che a parere dell’Agenzia delle Entrate avrebbe “sanato” la tardiva notificazione sarebbe stata la presenza di due denunce penali a carico della contribuente, trasmesse all’autorità giudiziaria prima del decorso del termine naturale di decadenza. Ciò, quindi, avrebbe di fatto consentito il raddoppio del termine per l’accertamento.
 
A parere del Primo Giudice la verifica della fondatezza o meno della denuncia o meglio della non pretestuosità della stessaè affidata al vaglio del giudice tributario che deve compiere una valutazione ora per allora (prognosi postuma) accertando che l’amministrazione abbia agito con imparzialità e non abbia fatto un uso strumentale della denunzia.
 
La verifica del giudice tributario è limitata ai presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non già all’accertamento del reato. Anche la sorte della denuncia, e cioè se ad essa sia seguita una archiviazione, una assoluzione o una condanna penale, non incide di per sé sulla valutazione di fondatezza della denunzia, anche se possono essere validi indizi per comprenderne la fondatezza.
 
A parere della C.T.P. di Brescia quindile notizie di reato trasmesse alla giustizia ordinaria apparivano di estrema vaghezza, circostanza confermata dall’esito processuale delle stesse.
 
A seguito dell’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la CT.R. della Lombardia confermava come siacompito del giudice tributario valutarel’opportunità dell'istituto del raddoppio dei termini sulla base della fondatezza omeno della notizia di reato. Nel caso di specie, come ulteriormente confermatoanche a posteriori dall'esito dei procedimenti penali, non sussistevano i presuppostiperché il raddoppio operasse e i giudici di primo grado hanno giustamente tenutoin considerazione l'inesistenza di sufficienti prove che fondassero la denuncia stessa.
 
È proprio questo il principio che deve guidare nella valutazione dell'istituto del raddoppio il giudice tributario il quale, con una valutazione ex ante, stabilisce l'esistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia in relazione a determinati reati tributari.
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