info 45 - NONNI OBBLIGATI A CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
27/07/2020
Nonni Obbligati a Contribuire al Mantenimento dei Nipoti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14951 del 14 luglio 2020, ha confermato la possibilità di porre a carico dei nonni una parte dell’assegno di mantenimento del nipote disabile, nel caso in cui la madre ed i genitori non riescano a coprire le spese ed il padre non abbia mai versato quanto stabilito.
 
La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da un nonno contro la decisione della Corte di Appello di Perugia che aveva confermato la condanna al versamento mensile di euro 130 in favore dellanuora come contributo per le spesedel nipote, poiché il padre non adempiva all’obbligo di mantenimento del figlio disabile.
 
Il nonno paterno impugnava la sentenza dei giudici di seconde cureritenendo che la madre del nipote non avesse mai dimostrato lo stato di bisogno e/o l’incapacità a provvedere al mantenimento del figlio, in quanto quest’ultima lavorava stabilmente e viveva addirittura presso i propri genitori.
 
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dichiarando nella motivazione che “L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.
 
Partendo da questo consolidato principio, anche i nonni (sia paterni che materni) sono obbligati a contribuire al mantenimento dei nipoti fornendo i mezzi necessari ai genitori per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.
 
La Corte ha quindi statuito che l’obbligo dei nonni “è infatti, subordinato e, quindi sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito, rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’atro genitore sia in grado di mantenere la prole”.
 
Nel caso di specie, il reddito della madre(che dimostrava di percepire uno stipendio mensile di circa 1.100 euro) è stato ritenuto “insufficiente a far fronte alle esigenze del minore, perché è malato e necessita di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita”.
 
La donna, inoltre, aveva dimostrato, nel corso dei precedenti gradi di giudizio, di non ricevere alcun contributo economico da parte del padre, il quale non ha mai versato alcun assegno per il contributo al mantenimento del figlio
 
E su questo grave inadempimento il giudice di legittimità ha ritenuto l’obbligo, (sussidiario rispetto alla violazione dell’obbligo di mantenimento da parte del padre e solidale rispetto all’insufficienza economica della madre)  a carico dei nonni paterni di contribuire alle spese del mantenimento per il nipote.
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