info 37 - SANZIONI PER INFEDELE DICHIARAZIONE - studio legale tributario caretta

FESTIVAL
Vai ai contenuti

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
19/03/2020
Anche il socio accomandante risponde delle sanzioni per infedele dichiarazione
Ennesima prova negativa richiesta al contribuente

Il socio accomandante non è un puro socio di capitali ma ha un dovere di verifica e di controllo dell’operato degli amministratori (i soci accomandatari).
Questa è la conclusione cui è giunta la giurisprudenza di merito della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (sentenza n. 1107 del 10 luglio 2019) facendo applicazione di un orientamento recente della Suprema Corte di Cassazione.
Il caso che ha occupato i giudici toscani originava da un accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice, divenuto definitivo per adesione della stessa.
Gli accertamenti emessi per trasparenza, ex art. 5 TUIR, nei confronti dei soci venivano impugnati contestando in particolare l’irrogazione ai soci accomandanti, e quindi non amministratori, della sanzione per infedele dichiarazione mancando l’elemento soggettivo del dolo e/o della colpa. Il comportamento era infatti riferibile esclusivamente ai soci amministratori, ossia ai soci accomandatari
Il giudice di primo grado ha ritenuto che stante la posizione non gestoria dei soci accomandanti non potesse ravvisarsi in capo a loro quel momento soggettivo che deve presiedere - per le sanzioni - le infedeltà di dichiarazione che, quindi, dovrebbero gravare solo su chi amministra la società (in concreto al socio accomandatario).
Di diverso avviso il Giudice di merito di secondo grado.  
Richiamandosi ad un orientamento della Suprema Corte, la CTR di Toscana ha statuito che “il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio ai fini II.DD. giusta l'art. 5 del D.p.r. n. 597 del 1973 (poi sostituito dall'art. 5 del D.p.r. n. 917 del 1986), in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'art. 46 del D.p.r. n. 600 del 1973, la cui irrogazione, non fondandosi solo sull'elemento della volontarietà ma anche su quello della colpevolezza, non si pone in contrasto con l'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonché del diritto ad ottenere il rendiconto dell'attività sociale, e, per i soci amministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell'attività sociale.» (Cass. 13/04/2017, n. 9637; in senso conforme: Cass. 28/06/2017, n. 16116 e da ultimo Cass. 2018/20099)”.
I Giudici di secondo grado hanno affermato quindi che, ragionando diversamente, si finirebbe con l’assimilare il socio accomandante ad un puro socio di capitali e ciò non trova, a loro dire, riscontro nella disciplina civilistica della società in accomandita, che permane come società di persone con la conseguente maggior incidenza dei poteri di verifica e controllo che anche l’accomandante (per quanto escluso dall'amministrazione) ha sulla vita sociale e quindi sulla sua possibilità di verifica e controllo.
Da ultimo il giudice toscano onera il contribuente di un’ennesima probatio diabolica in materia tributaria: competerebbe al contribuente infatti dimostrare che per positivi comportamenti altrui (ossia dei soci accomandatari) gli è stato reso impossibile l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo.
Via Corsica 12 – 25125 BRESCIA
TEL. 030.41.585 – FAX 030.37.76.155

info@studiolegaletributario.com - studiolegalecaretta@pec.it
p.iva 03605680986


Torna ai contenuti