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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
8/07/2019
OMESSA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI E INUTILIZZABILITÀ NELLA FASE CONTENZIOSA

Con una recentissima sentenza (21 giugno 2019, n. 16725) la Suprema Corte è tornata ad occuparsi, dopo pochi mesi da altra fondamentale pronuncia sul punto, della sanzione dell’inutilizzabilità nella successiva fase contenziosa dei documenti non prodotti all’Agenzia della Entrate finanziaria nella fase amministrativa.
 
Spesso accade che nella fase contenziosa l’Ufficio lamenti che il contribuente – anche in assenza di una espressa richiesta in tal senso - avrebbe dovuto produrre la documentazione allegata al ricorso introduttivo nella fase di verifica o di ispezione. Non avendolo fatto, l’Ufficio eccepisce l’inutilizzabilità della documentazione di cui si tratta da parte del Giudice Tributario.
 
Si ricorda che la norma di riferimento è l’art. 32,comma 4, DPR 600/72 (con l’omologo art. 51 DPR 633/72 in tema d’IVA) il quale dispone che“Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.
 
Pochi mesi fa, come detto, i giudici di legittimità, con sentenza n. 6792 del 8 marzo 2019 avevano pronunciato il seguente principio di diritto: “il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dalla L. n. 212 del 2000, art. 10(c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l'amministrazione finanziaria; pertanto non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l'ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione.

Va pertanto ritenuto che l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr. del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4); il che nella specie non risulta essere avvenuto.”.

La Suprema Corte, quindi, con le due decisioni richiamate, ha posto un freno all’eccezione dell’Ufficio chiarendo che:
.  la norma preclusiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 è di natura eccezionale e come tale non applicabile oltre ai casi e tempi da essa considerati.
.  essa va applicata in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 Cost., in modo quindi da non comprimere il diritto alla difesa dei contribuenti e da non obbligare gli stessi ad effettuare pagamenti non dovuti (cfr. Cass. n. 453 del 2013; Cass. n. 27069 del 2016; Cass. n. 7011 del 2018);
.  il contribuente pertanto, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture contabili, deve aver tenuto un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova e tale da far fondatamente dubitare della genuinità di documenti prodotti solo in seguito, nel corso del giudizio;
.  l'Agenzia- onerata della prova sul punto -deve allegare una specifica richiesta dell'ufficio in ordine alla documentazione da produrre e che il contribuente ne avesse rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederla o comunque sottraendola al controllo, con uno specifico comportamento elusivo, chiaramente indirizzato a sottrarsi alla prova.
 
Il principio quindi sancito dalla Suprema Corte è che nella fase dell’accertamento non solo il contribuente debba collaborare con l’amministrazione finanziaria senza porre in essere condotte ostruzionistiche in senso lato, ma anche quest’ultima sia tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione.
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