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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
31/05/2019
LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA NEL DOMICILIO

Lo scorso 28 marzo, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante“Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”. E’ la riforma dellalegittima difesa nel domicilio, da tempo annunciata e ora tradotta in legge, in attesa della promulgazione. E’ però anche – per quanto la cosa sia passata sotto silenzio – la riforma che inasprisce il trattamento sanzionatorio di alcuni tra i più comuni reati commessi in occasione di aggressioni nel domicilio: violazione di domicilio, furto in abitazione, rapina. La nuova legge, pertanto, non si limita ad estendere i margini di impunità di chi subisce aggressioni nel domicilio ma rinvigorisce la risposta punitiva nei confronti dell’autore di quelle aggressioni. E’una legge, insomma, decisamente dalla parte della vittima, che però – e qui sta il cuore del problema– è una vittima che nel singolare scenario della legittima difesa cambia d’abito, per diventare autore di un fatto di reato commesso nell’azione difensiva a danno di chi (ad es., il ladro o il rapinatore), parallelamente, da aggressore iniziale diviene vittima (ad es., di omicidio o lesioni).

La prima modifica è stata realizzata inserendo nell’art. 52, co. 2 c.p. l’avverbio “sempre” dopo la parola“sussiste”. Ne consegue che il rapporto di proporzione tra difesa e offesa “sussiste sempre”, nell’ipotesi considerata: l’aggressore ha violato il domicilio e l’aggredito, ivi legittimamente presente, “usa un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o l’altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e viè pericolo di aggressione”. Il tentativo del legislatore è qui di tradurre in norma giuridica uno slogan politico e un manifesto elettorale (‘la difesa è sempre legittima’), per superare le strettoie all’impunità dell’aggredito-aggressore nel domicilio, imposte come è noto da una lettura della riforma del 2006 conforme a Costituzione, consolidata nella giurisprudenza della Cassazione.
 
La seconda modifica, di cui si è detto, è stata invece realizzata inserendo un nuovo art. 52, co.4 c.p. dal seguente tenore: “Nei casi di cui al secondo e terzo comma” – cioè negli stessi casi in cui è invocabile l’anzidetta presunzione di proporzione di cui al secondo comma (che il richiamato terzo comma estende ai luoghi equiparati al domicilio: esercizi commerciali ecc.) – “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
 
Il legislatore non si è limitato a mettere mano alla legittima difesa, come causa di giustificazione che rende lecito il fatto commesso a danno dell’intruso dalla vittima di aggressioni nel domicilio.
 
Il legislatore si è infatti spinto oltre, modificando la disciplina dell’art.55 c.p. in materia di eccesso colposo nelle cause di giustificazione. Quando colposamente si eccedono i limiti della legittima difesa, realizzando un fatto previsto come delitto colposo, si risponde di quel delitto (ad es., omicidio colposo o lesioni personali colpose).
 
In questo quadro, viene inserito nell’art. 55 c.p. un secondo comma dal seguente tenore: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizionidi cui all’articolo 61, primo comma, numero 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
 
Esperti, magistrati e avvocati sono quasi tutti concordi nel dire che queste tre modifiche non cambieranno nulla o quasi. La rivista Diritto.it, per esempio, nota che la riforma «non sembra apportare grandi innovazioni» e che «la prevista introduzione dell’avverbio di tempo “sempre” nell’ambito del comma 2 dell’art. 52 c.p. non pare poter sortire alcun effetto sostanziale sul piano applicativo». Conclude che la riforma: «Pare avere più una funzione politica, di affermazione di un concetto (il cittadino deve potersi sentire sicuro di agire nel lecito quando, all’interno della propria abitazione, protegge sé stesso od i propri cari), che valenza giuridica». La rivista Diritto Penale Contemporaneoscrive che gli obiettivi che si pone la riforma sono già tutti presenti nell’attuale codice penale, e che c’era non bisogno di «ricorrere a modifiche che, per molti versi, pongono e porranno problemi di legittimità costituzionale».
 
Il presidente dell’Unione delle camere penali Gian Domenico Caiazza, che rappresenta gli avvocati penalisti, definisce l’intera questione «pura propaganda» e aggiunge «stiamo parlando del nulla». L’Associazione Nazionale Magistrati ha criticato la legge perché in alcune parti sembra limitare la possibilità dei magistrati di decidere, ma anche qui lo scopo sembra che non sia stato raggiunto. Il problema principale, secondo il presidente Francesco Minisci, resta che la riforma «lancia il messaggio sbagliato», ossia che si siano ampliati enormemente i margini della legittima difesa e che quindi i magistrati non faranno più indagini o processi, un’affermazione non vera e che rischia di mettere nei guai quei cittadini che dovessero pensare di avere molto più libertà dopo l’approvazione della legge.
 
Il problema della riforma è che, in sostanza, ribadisce cose già stabilite dalla precedente riforma del 2006, voluta dall’allora maggioranza di centrodestra: e cioè che in caso di intrusione in casa o sul luogo del lavoro il principio di proporzionalità tra offesa e difesa è sempre assicurato (in altre parole si può sparare al ladro disarmato, a patto che sia in corso un’intrusione violenta o un’aggressione). La riforma non cambia invece il punto centrale del concetto di legittima difesa: ossia che per esserci “difesa” deve essere in corso un’aggressione. Sparare e uccidere un ladro che sta scappando o che è immobilizzato e incapace di fare del male non è considerato né legittima difesa né eccesso colposo di legittima difesa, ma omicidio volontario.
 
In campagna elettorale Matteo Salvini aveva detto che chi si difende nella propria abitazione non avrebbe dovuto essere indagato o processato, ma non è un obiettivo che la riforma raggiunge: è impossibile da raggiungere nel nostro sistema legale. I magistrati devono sempre indagare su furti, ferimenti, omicidi e altri fatti che potrebbero costituire reato, e sono sempre autonomi nel decidere se portare a processo un caso.
 
La riforma non cambia questi principi.
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