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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
29/05/2019
Agevolazione IMU sui terreni fabbricabili: differenze rispetto alla disciplina ICI

Il passaggio dall’ICI all’IMU ha avuto conseguenze dirette ed immediate in relazione ai soggetti destinatari dell’agevolazione sui terreni considerati non fabbricabili. È rimasta invariata l’agevolazione ma è cambiata la platea dei destinatari
 
Ai sensi dell’art. 13 comma e del DL 201/2001 il presupposto impositivo dell’IMU è dato dal “possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
 
I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”.
 
La norma, nello stabilire che il presupposto impositivo è dato dal possesso di qualunque immobile, quindi richiama espressamente le definizioni in materia di ICI (art. 2 D Lgs 504/1992) ossia:
 
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali
. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
 
Richiamandosi espressamente alle definizioni contenute nella normativa sull’ICI, l’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 ha confermato anche le relative agevolazioni, individuando i soggetti beneficiari (nel secondo periodo).
 
Con il passaggio dall’ICI all’IMU è stata quindi mantenuta inalterata l’agevolazione, così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, ma è mutato il requisito soggettivo:
 
.  per ciò che riguardava l’ICI, i soggetti destinatari dell’agevolazione erano quelli individuati dall’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992, ovverosia i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale;si ricorda che per l’art. 58 del d.lgs. n. 446/1997 “si consideravano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge n. 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia”.
 
Ai fini dell’ICI, le agevolazioni erano quindi riconosciute alle sole persone fisiche e non anche alle società.
 
.  per ciò che riguarda l’IMU, i destinatari dell’agevolazione sono oggi invece (come chiaramente indica l’art. 13, comma 2, secondo periodo, DL 201/2011) i coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
 
L’art. 1 del D.L. n. 99/2004individua l’IAP (figura professionale che ha sostituito l’IATP), in colui che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro.
 
Il comma 3 dell’art. 1 estende la qualifica di IAP anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e che siano in possesso dei requisiti di legge richiesti.
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
Requisito Oggettivo
Requisito Soggettivo
Possesso aera fabbricabile
Coltivatori diretti

Imprenditore Agricolo a Titolo Principale
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Requisito Oggettivo
Requisito Soggettivo
Possesso aera fabbricabile
Coltivatore direttO

Imprenditore Agricolo Professionale
Quindi l’agevolazione relativa ai terreni fabbricabili è oggi estesa anche alle società agricole IAP e non solo più alle persone fisiche.
 
Infine, con l’avvento dell’IMU è venuto meno anche il richiamo all’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 il quale prevedeva, ai soli fini dell’ICI, che i Comuni potessero limitare ulteriormente il riconoscimento dei benefici facendo riferimento “alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 58 e del proprio nucleo familiare”.
 
Alle medesime conclusioni è giunto il MEF con risoluzione n. 1 del 28 febbraio 2018 “ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011”.
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