info 17 - OPPORTUNITA' AI CONTRIBUENTI - studio legale tributario caretta

FESTIVAL
Vai ai contenuti

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
30/10/2018
BREVE RASSEGNA DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE AI CONTRIBUENTI
DAL DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ
 
Dopo le tante polemiche, è stato finalmente pubblicato il Decreto Legge n. 119 del 23.10.2018 attuativo della “pace fiscale” propagandata dal Governo.Il provvedimento fornisce varie opportunità ai contribuenti per definire controversie in essere con l’amministrazione finanziaria o di prevenire futuri accertamenti.
 
Vediamo in sintesi quali sono.
 
1.      Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Per IVA, Irap e imposte sui redditi chi ha ricevuto un processo verbale di constatazione prima del 24 ottobre 2018 potrà regolarizzare le violazioni accertate dagli uffici presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019. Ai fini della regolarizzazione sarà sufficiente versare le sole imposte accertate dagli uffici senza applicazione di alcuna sanzione. Il pagamento è dilazionabile fino a 20 rate trimestrali.
 
2.      Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e diliquidazione e atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 o, se piu' ampio, entro il termine di impugnazione dell’atto notificato. La norma si applica anche agli accertamenti con adesione già sottoscritti con l’ufficio alla data di entrata in vigore del decreto. Le somme dovute sono dilazionabili fino a 20 rate trimestrali.
 
3.      Rottamazione “ter”: estinzione dei ruoli affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017 mediante pagamento del solo tributo senza sanzioni e interessi in dieci rate semestrali.
 
4.      Stralcio dei debiti fino a mille euro. Opererà automaticamente senza necessità di istanza da parte del contribuenteper i debiti di qualsiasi natura affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
 
5.      Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea: meccanismo analogo alla definizione agevolata dei ruoli, con alcune deroghe relative agli interessi di mora ed alle scadenze di pagamento.
 
6.      Definizione agevolata delle controversie tributarie. Le liti tributarie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti alla data del 24 ottobre 2018 potranno essere definite mediante pagamento entro il 31 maggio 2019 del solo valore della controversia, dunque del solo tributo oggetto di contestazione al netto di interessi e sanzioni. Il pagamento potrà essere rateizzato fino a 20 rate trimestrali. In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata entro il 24 ottobre 2018 le controversie possono essere definite con il pagamento: a) della meta' del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Dagli importi dovuti si scomputa quanto versato dal contribuente in corso di giudizio per effetto della riscossione provvisoria.
 
7.      Dichiarazione integrativa speciale. Viene data possibilità a tutti i contribuenti di emendare le dichiarazioni fiscali presentate fino al 31 ottobre 2017, con possibilità di integrare gli imponibili di ciascuna imposta entro il limite di € 100.000,00. Sui maggiori imponibili dichiarati, ai fini delle imposte sui redditi si applica un’imposta sostitutiva di aliquota pari al 20%; mentre ai fini dell’IVA si applica l’aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili e il volume d'affari dichiarato.  Il versamento può essere rateizzato in dieci rate semestrali. La definizione è preclusa a coloro che hanno completamente omesso la dichiarazione nel periodo o sono già sottoposti a verifiche.
 
8.      Regolarizzazione per società e associazioni sportive dilettantistiche. Le ASD e le SSD possono aderire a tutte le precedenti procedure ma con condizioni di ulteriore vantaggio:
 
.         Gli avvisi di accertamento potranno essere definiti mediante il pagamento del 50% dei maggiori tributi richiesti, fatta eccezione per l’IVA;
 
.         In caso di lite pendente, mediante il 40% del valore della lite, ridotti al 10% e al 5% in caso di soccombenza dell’ufficio rispettivamente in primo o in secondo grado; aumentati al 50% invece in caso di soccombenza della SSD o ASD nell’ultima pronuncia emesse;
 
Le medesime potranno avvalersi della dichiarazione integrativa speciale ma solo nel limite di € 30.000,00 di imponibile annuo.
Via Corsica 12 – 25125 BRESCIA
TEL. 030.41.585 – FAX 030.37.76.155

info@studiolegaletributario.com - studiolegalecaretta@pec.it
p.iva 03605680986


Torna ai contenuti