Info 14 - LA NUOVA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
8/09/2017
LA NUOVA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE
DI CUI ALL’ART. 162 TER C.P.

Con l’approvazione definitiva della proposta di legge C. 4368 recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, è stato introdotto - tra le altre modifiche - l’art. 162 ter c.p.,che prevede la possibilità di estinzione del reato per condotte riparatorie, norma questa destinata a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai soli reati procedibili a querela.

La legge di riforma (che reca pure altre modifiche in ambito penale, sia sostanziale che processuale) appare complessivamente ispirata dall’intento deflativo dell’intero sistema, in termini di riduzione complessiva del numero e dei tempi di durata media dei procedimenti penali.

Il primo dei denunciati intenti della nuova legge (ossia alleggerireil sistema penale)potrebbe essere in buona parte raggiunto con la novità relativa all’estinzione del reato per condotte riparatoriedi cui al nuovo art. 162 ter c.p.

Un prima peculiare caratteristica della norma in commento (e a differenzadi quanto stabilito per oblazione e sospensione condizionale della pena) è quella di trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai reati procedibili a querelada parte del soggetto offeso dal reato.

Tuttavia, se lo spirito della riforma è“deflazionare il numero di procedimenti penali e comunque a realizzare una rapida definizione degli stessi, determinando effetti di risparmio in termini di spese processuali e di impiego di risorse umane e strumentali” (in tale senso la Relazione al testo originario), l’aver escluso alcune ipotesi di reato perseguibili d’ufficio,frequenti (furto aggravato, art 625 c.p.) e meno frequenti (uccisione o danneggiamento di animali altrui, art. 638 c.p.)ma le cui conseguenze negative ricadono sempre e soltanto sul soggetto offeso,potrebbe sembrare un qualcosa di incompiuto.

Vero che, non poche sono le occasioni in cui Pubblico ministero e Giudice si trovano costretti ad attivare, e a far proseguire, il funzionamento della “macchina della giustizia” anche quando l’interesse privato è venuto meno e dove l’interesse pubblico sarebbe piuttosto quello di fermarsi.
 
Non sono, infatti, rari i casi in cui - in procedimenti per reati procedibili d’ufficio - il bene giuridico tutelato è di tipo individuale, e la riparazione integrale del danno (sotto forma di restituzioni e/o di risarcimento) sembra la sola ed unica finalità a cui ambire.

È per fronteggiare e risolvere situazioni come queste che, secondo il testo della nuova legge, il Parlamento ha delegato al Governo di adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità, prescrivendo, nel caso di specie, la procedibilità a querela, in luogo di quella d’ufficio, ad un numero sempre maggiore di reati (principalmente per reati contro la persona o contro il patrimonio).

Sarebbe stato più auspicabile, invece , prevedere sin da subito e con una modifica destinata all’immediata operatività (come era inizialmente previsto per i reati di minaccia e di violenza privata) la trasformazione della procedibilità d’ufficio in procedibilità a querela della persona offesa di tutti quei reati che si caratterizzano per essere lesivi di interessi essenzialmente individuali (come, appunto, le più frequenti ipotesi di furto aggravato) con conseguente applicabilità a tutti questi reati della causa di estinzione per condotte riparatorie.

Solo questo tipo di soluzioni hanno reale possibilità deflativa (in quanto l’azione penale verrebbe esercitata soltanto a richiesta dell’effettivo titolare dell’interesse offeso) e riuscirebbero ad assicurare la effettiva ristorazione del danno patito dalla persona offesa ed in un’ottica premiale per l’autore del reato, che passa attraverso un vero e proprio incentivo alla riparazione del torto arrecato alla vittima.

Ora, inquadrata lo spirito della riforma e dopo aver indicato il ruolo di P.M. e Giudice, pare opportuno ipotizzare anche il ruolo del difensore dell’imputato e la sua ipotizzabile strategia di difesa, alla luce della nuova norma.

Ipotizziamo il caso (tutt’altro che di scuola) di un imprenditore, fallito e già condannato ex art. 444 c.p.c. a un anno e quattro mesi - pena sospesa -per bancarotta, che debba difendersi oggi dall’accusa di appropriazione indebita, in seguito alla querela presentata dalla società di leasing che non si è vista restituire il bene (furgone) alla fine della locazione finanziaria (e residuando quindi dovuta la sola rata per il riscatto, pari a € 1.500,00).Ipotizziamo poi il bene oggetto dell’appropriazione indebita non possaessere fisicamente restituito, perché distrutto.

Qualora si decida di non affrontare il processo, la difesa di quell’imputato ha, in ogni caso, almeno tre opzioni:

.  concordare col P.M. un patteggiamento in continuazione (e sempre nei limiti della sospensione condizionale); si ricordi che il reato di appropriazione indebita non prevede un minimo edittale di pena, pertanto sarebbe offrire una pena base di giorni 15. Secondo tale scelta la definizione ante dibattimento andrebbe ad escludere la possibilità per la società di leasing (parte offesa) di costituirsi parte civile e chiedere la condanna al pagamento di una somma di denaro (pari, presuntivamente, al valore residuo del bene oggetto dell’appropriazione);

.  alternativamente, il difensore potrebbe richiedere, prima dell’apertura del dibattimento, l’applicazione dell’art. 162 ter c.p. e, attraverso il pagamento di una somma idonea a soddisfare le legittime pretese risarcitorie della parte offesa, ottenere una pronuncia di assoluzione, per avvenuta estinzione del reato a seguito dell’avvenuto risarcimento, nei modi e nelle forme stabilite dal Giudice (è prevista anche la possibilità di un pagamento in forma rateale).

È inoltre previsto che il risarcimento possa essere sostituito dall’offerta reale - ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile - formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

.  una terza ed ultima via, ovviamente, sarebbe quella di concordare la remissione della querela con la parte offesa.

La possibilità di preferire l’applicazione dell’art. 162 ter c.p. è data da almeno tre ragioni:
1.      il giudice potrebbe anche ritenere congrua una somma inferiore rispetto al valore residuo del bene, accordando tale minor somma in relazione a fattori esterni al giudizio (tempo trascorso, condizioni economiche dell’imputato fallito, congruità della somma offerta, dimostrazione dell’effettiva volontà risarcitoria, etc.);
2.      con la richiesta di applicazione della nuova norma, l’imputato potrebbe conservare per eventuali future infrazioni della legge penale, la quota residua di sospensione condizionale ancora a disposizione;
3.      con l’applicazione di tale scelta la somma ritenuta congrua ed accordata dal Giudice potrebbe essere anche inferiore a quella pretesa dalla società di leasing per la remissione della querela, con impossibilità quindi per il leasing di “ricattare” al rialzo l’imputato circa l’ammontare della somma.

Appare chiara, ad avviso di chi scrive, la portata innovativa del nuovo articolo 162 ter c.p., che pare mirata alla creazione di un nuovo e diverso modo di gestionedel contenzioso penale e, in particolare, di quello relativo ai reati di minor impatto sociale e che vedono coinvolti interessi (anche patrimoniali) di natura esclusivamente individuale.
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