Info 7 - COMPENSI INDEDUCIBILI - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
9/06/2016
Compensi Indeducibili senza Voto in Assemblea
 
Sono indeducibili i compensi agli amministratori che non sono stati espressamente approvati dall’assemblea dei soci; è necessaria infatti una espressa delibera assembleare in tal senso ovvero è necessario che in sede di approvazione del bilancio i compensi agli amministratori siano stati discussi e specificamente approvati dai soci.

Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 8 giugno 2016 n. 11779.

La vicenda decisa dai giudici di legittimità traeva origine dall’impugnazione da parte di una società a ristretta base societaria (due soci anche amministratori) di due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate disconosceva la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori in quanto non approvati dall’assemblea dei soci.

In entrambi i gradi di merito i Giudici tributari disponevano l’annullamento degli avvisi di accertamento; in particolare la Commissione Regionale rilevava che trattandosi di società a ristretta base societaria l’assemblea totalitaria di approvazione del bilancio poteva contenere anche argomenti non inseriti all’ordine del giorno.

La Corte di Cassazione invece ha ribadito l’orientamento consolidato che si è formato sull’argomento ossia che, qualora la misura del compenso non sia stabilita dall’atto costitutivo, è necessaria una specifica delibera assembleare che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. Ciò per alcuni ordini di motivi tra cui:

a)      l’espressa ed inderogabiledisciplina dell’art. 2389 c.c.;
b)     la distinta previsione normativa della delibera di approvazione del bilancio (art. 2364, n. 1 c.c.) e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 3 c.c.);
c)      il diretto contrasto delle delibere tacite o implicite con le regole di formazione della volontà dei soci (art. 2393, secondo comma, c.c.).

Secondo la Suprema Corte quindi l’assemblea che approva il bilancio, anche se questo contiene le poste relative ai compensi degli amministratori, non è idonea a tali fini salvo che, ed è l’unica eccezione alla regola generale, un’assemblea totalitaria non abbia espressamente discusso ed approvato la proposta di determinazione dei compensi agli amministratori (anche se tale proposta non era inserita nell’ordine del giorno).

Secondo i Giudici di legittimità tale principio è direttamente funzionale al requisito della certezza (e pure della determinabilità) del costo; infatti l’art. 109 T.U.I.R. richiede che il costo, per essere deducibile fiscalmente, sia certo e determinabile nel suo ammontare.
 
Il principio di diritto (ormai consolidato vista anche la decisione assunta ex art. 375 c.p.c.) della necessaria approvazione del compenso degli amministratori da parte dell’assemblea dei soci richiamato dalla Corte di Cassazione si applica direttamente alle società per azioni; i Giudici di legittimità, senza soffermarsi troppo sul punto, ritengono altresì che tale principio di diritto sia applicabile anche alle società a responsabilità limitata post riforma del 2003 nonostante l’assenza di un espresso richiamo alla disciplina delle spa (richiamo che prima della riforma era rinvenuto negli artt. 2486 e  2487 c.c.).

L’orientamento della Suprema Corte ha tratto origine da una decisione a Sezioni Unite (21933/2008) relativa alla richiesta di alcuni amministratori di vedersi riconoscere dalla società la legittimità dei compensi percepiti in assenza di una specifica delibera assembleare come disposto dal primo comma dell’art. 2389 c.c. (gli amministratori erano stati revocati dalla carica per giusta causa consistente proprio nell’aver percepito compensi non deliberati dall’assemblea e non stabiliti dall’atto costitutivo).
 
Sul punto si erano formati due orientamenti:
1.      un primo riteneva che il compenso poteva essere inserito in bilancio, in quanto deliberato dalla assemblea con un'autonoma decisione, che non poteva essere implicita nella approvazione del bilancio stesso;
2.      di contro, altro orientamento ammetteva che l'approvazione del bilancio nel quale figurasse iscritta la voce relativa al compenso avesse valore giuridico di approvazione e ratifica dell'operato dell'amministratore che si era attribuito tale compenso senza che l'assemblea lo avesse previamente deliberato. L'approvazione del bilancio, infatti, costituirebbe manifestazione di volontà specificamente diretta all'approvazione di tale attribuzione, perché non costituirebbe una mera presa d'atto di dati contabili, ma rappresenterebbe un atto di appropriazione del rapporto da parte della società e pertanto una ratifica.

Le sezioni unite risolvevano il contrasto a favore della tesi restrittivasecondo cui è necessaria l’esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi e tale delibera non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

La Corte però pur ritenendo non necessario al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale accertare se la deliberazione di approvazione del bilancio dovesse considerarsi una dichiarazione di scienza con la quale l'assemblea constata la corrispondenza a verità del documento predisposto dagli amministratori ovvero un atto in cui rileva la volontà di appropriazione dei rapporti giuridici sottostanti la rappresentazione contabile da parte della società (ritenendo che la funzione essenziale del bilancio sia quella informativa) precisava che:
 
.  in tema di distinzione tra approvazione del bilancio ed eventuale approvazione degli atti gestori sottostanti, affinché l'assemblea possa deliberare contestualmente in ordine ai due diversi oggetti, è necessario che tali oggetti siano chiaramente indicati nella convocazione e nel relativo ordine del giorno, ovvero, in caso di assemblea totalitaria, su tali oggetto vi sia stata apposita discussione e specifica votazione;
 
.  poiché dall’esame degli artt. 2423 bis c.c., n. 1 e 2424 bis c.c., comma 3 emerge che debbono essere iscritti a bilancio non solo i debiti certi ma anche quelli probabili, la mera appostazione non può di per sè assumere valore univoco.
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