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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
9/03/2022
 
Le Società Benefit

 
Introdotte nel nostro ordinamento giuridico con la legge di stabilità per il 2016 (commi 377-384 dell’articolo) le società benefit sonola risposta (italiana, ad oggi, unica a livello europeo) alle benefit corporation, un modello societario di derivazione statunitense.
 
È riconosciuta la possibilità per le società (già esistenti o di nuova costituzione) di aderire ad una nuovaidea di società, caratterizzata non solo dal profitto,ma che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente (…)”.
 
Il perseguimento del lucro non viene meno;a questo si affianca la creazione di un c.d. beneficio sociale, culturale edambientale, attento alle persone.
 
Il perseguimento di un beneficio comune, tuttavia, non può né deve limitarsi ad una mera dichiarazione di intenti.Le norme prevedono, infatti, che:
 
§  le finalità devono essere espressamente indicate nella clausola statutaria dell’oggetto sociale;
 
§  l’interesse dei soci e quello di coloro sui quali la societàentra in contatto devono bilanciarsi;
 
§  deve essere individuatounsoggetto a cui attribuire i compiti di controllo;
 
§  deve reso annualmente conto degli obiettivi realizzati,con documento da allegare al bilancio della società.
 
5 W-H-Questionsper meglio descrivere di cosa si tratta
 
 
  
1.      What (Cosa, nel senso di cosa è la societàbenefit)
 
Ai fini del riconoscimento dello status di società benefit, non è necessario che l’impresa crei valore nei confronti delle categorie di soggetti individuate, potendo risultare sufficiente l’impiegodi processi produttivi e strategie imprenditoriali finalizzate a minimizzare gli eventi negativi.
 
Se la società indica nello statuto le finalità perseguite ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge essa può introdurre nella propria denominazione le parole “società benefit” o “SB”, nei titoli emessi e nelle comunicazioni verso i terzi.
 
Il raggiungimento di un tale status rileverà ai fini di una migliorecollocazione sul mercatodi riferimento, con possibilità di far conoscere quindi ai terzi (tra cui i propri clienti) che essa persegue nobili finalità di utilità sociale;finalità non espressamente indicate dalla legge, che rimette alla società la scelta degli obiettivi da perseguire..Alcuni esempi del concetto di “utilità sociale” sono:
 
§  ottenimento della certificazione di B-Corporation (una certificazione rilasciata da B Lab, ente no profit statunitense, che consiste nella certificazione di uno standard riconosciuto da un soggetto terzo, che attesta il rispetto di elevate performance di sostenibilità sociale e ambientale);
 
§  l’impegno,daparte di una nota società olearia, ad improntare la propria produzione sulla scorta di c.d. “5 pilastri” (uso di materiali riciclabili e/o biodegradabili, uso di energie rinnovabili, approvvigionamento presso fornitori “a km zero”, rispetto dei propri dipendenti con opportuni sistemi premiali);
 
§  l’impiego, da parte di un’azienda cosmetica, di risorse naturali provenienti da foreste coltivate e gestite secondo criteri di sostenibilità ambientale;
 
§  la devoluzione, da parte di una nota azienda di abbigliamento sportivo, di una quota dell’intero fatturato a gruppi ambientalisti che perseguono come fine il benessere del pianeta,.
 
Gli esempi in tal senso sono infiniti, non essendo tipizzato il concetto di benefit.
 
Affinchè gli obiettivipossanoessere in concretorealizzati, la legge (comma 380) individua i soggetti deputati al controllo dell’attività posta in essere.Quest’ultima previsione normativa è di notevole peso specifico, perché consenteagli amministratori (attraverso adeguati sistemi di protezione legale in loro favore) di poter adottare alcune scelte imprenditoriali per il conseguimento dell’obiettivo, anche se potenzialmente confliggenti l’interesse dei soci (quello lucrativo).
 
Tra gli adempimenti previsti, poi, appare meritevole di nota quello secondo il quale le Società Benefit sono tenute a redigere la c.d.“relazione annuale di impatto” (il cui contenuto prevede la descrizione degli obiettivi, la valutazione dell’impatto generato, e gli obiettivi futuri) che dovrà essere allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet aziendale, qualora presente.
 
2.      Who (Chi, nel senso a chi è rivolta la formula)
 
La formula è rivolta a tutte le società di nuova costituzione, che possono conformare l’atto costitutivo con le opportune indicazioni a riguardo, ma anche a quelle già esistenti, per le quali è invece prevista la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto.
 
È esclusa l’applicazione della disciplina delle società benefitalle Imprese Sociali e alle Cooperative Sociali.
 
3.      Why (Perché, nel senso perché scegliere di diventare una società benefit)
 
Ancor più interessante è tentare di rispondere alla domanda “perché diventare una società benefit”.
 
Sicuramente l’aspetto economico non è di rilevanza principale: almeno inizialmente,infatti,non era stata prevista alcuna agevolazione, se non un credito quantificabileinvalore reputazionale.
 
Più recentemente sono state attuate misure finalizzate ad incentivare l’ottenimento di tale status: è il caso di ricordare quelle previste dal decreto 19.05.2020 n. 34 (c.d. Decreto rilancio), che consentivano l’ottenimento di un credito d’imposta del 50%(nel limite di € 10.000), utilizzabile per le spese per la costituzione o trasformazione, l’assistenza professionale e la consulenza, le spese notarili per modifica degli statuti e quelle di iscrizione al Registro Imprese, sostenute fino al 31 dicembre 2021 (cfr. decreto M.I.S.E. del 21.11.2021, pubblicato sulla G.U. del 14.01.2022).
 
4.      When (Quando, quando accedere alla formula in parola)
 
Non è facile capire il momento buono: la risposta più adatta, considerato l’alto valore morale della scelta, è sempre.Ovviamente, se si ragiona in termini economici un momento buono potrebbe essere quello corrispondente all’ottenimento di un vantaggio di natura economica, già illustrato nel passo precedente.
 
La valutazione se aderire a tale modello potrebbe legarsiall’attuale momento storico: la pandemia di Covid-19 ha già portato molte società a rivedere la propria etica imprenditoriale.
 
5.      Where (Dove, nel senso dove rivolgersi per perfezionare l’operazione)
 
Risulta necessario essere affiancati da professionisti in grado di assistere le società nell’attività di consulenza (Avvocati) e di revisione degli atti societari (Notai).Lo Studio è in grado, attraverso un proprio team di professionisti, di prestare assistenza a coloro che vogliano intraprendere questo percorso che porta ad essere “impresa del futuro”.
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