Info 6 - ART. 2929 BIS - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
5/04/2016
L’espropriazione Diretta di Beni Immobili o Mobili Registrati, Meno appeal per Donazioni e Trust

Con il nuovo art. 2929 bis del codice civile al creditore è consentito, ad alcune condizioni, procedere ad esecuzione forzata direttamente sui beni alienati a titolo gratuito dal debitore ovvero su beni oggetto di vincoli di indisponibilità senza preventivamente aver esperito vittoriosamente l’azione revocatoria per la declaratoria d’inefficacia dell’atto.
 
La norma si applica a tutte le procedure esecutive iniziate successivamente al 27 giugno 2015.
 
Schematicamente, per l’applicazione della nuova procedura, il primo comma dell’art. 2929 bis c.c. richiede:
.  che sia stato posto in essere un atto del debitore (costituzione di un vincolo di indisponibilità o atto di alienazione a titolo gratuito);
.  che tale atto debba essere pregiudizievole per il creditore;
.  che tale atto debba avere ad oggetto beni immobili o mobili registrati;
.  che tale atto debba essere successivo al sorgere del credito.

Ricorrendo le citate condizioni il creditore che:
.  sia munito di titolo esecutivo (del proprio credito)
ed
.  abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole
 
può procedere ad esecuzione forzata (sul bene immobile o mobile registrato) anche senza la preventiva sentenza che dichiara l’inefficacia dell’atto.
 
Il terzo comma dell’art. 2929 bis c.c. disciplina le opposizioni all’esecuzione da parte del
1.      terzo assoggettato ad espropriazione;
2.      debitore;
3.      ogni altro interessato;
per contestare
a)      la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma;
b)     la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle regioni del creditore.
 
I presupposti perché si possa procedere all’espropriazione ex art. 2929 bis c.c. sono gli stessi per cui domandare la revocazione dell’atto ex art. 2901 e seguenti c.c. con la sola differenza che nel caso dell’art. 2929 bis c.c. non è necessario dimostrare al Giudice la sussistenza dei presupposti in questione potendo il creditore richiedere direttamente all’ufficiale giudiziario il pignoramento sul bene oggetto dell’atto pregiudizievole; la mancanza dei presupposti in questione sarà eventualmente dedotta dall’opponente (debitore, terzo assoggettato ad espropriazione ovvero ogni interessato) per contestare la legittimità dell’espropriazione.
 
Quanto alla categoria di atti pregiudizievoli nei confronti dei quali si applica la nuova norma il legislatore ha fatto riferimento, genericamente, ad atti a titolo gratuito ovvero ad atti di costituzione di vincolo di indisponibilità. Si tratta quindi di donazioni, costituzioni di trust e di fondo patrimoniale.
 
Fuori da queste ipotesi per così dire certesi possono sollevare alcuni dubbi interpretativi, come per esempio se sia applicabile la nuova disciplina alla donazione indiretta (dazione di denaro finalizzata all’acquisto di un bene immobile o mobile registrato) ovvero alla compravendita caratterizzata da notevole sproporzione tra le prestazioni ovvero in cui il prezzo sia vile.
 
In entrambi i casi sarà il creditore a dover valutare l’opportunità del ricorso alla procedura diretta di cui all’art. 2929 bis c.c. (quindi senza alcun onere di dimostrare i presupposti applicativi ma con il rischio di vedersi opposta l’esecuzione intrapresa) in luogo dell’azione revocatoria ordinaria nella quale, come detto, è il Giudice a pronunciare la sussistenza dei presupposti in questione.
 
Infine, un esempio di atto pregiudizievole in cui tutti i soggetti coinvolti sono astrattamente legittimati all’opposizione: il trust. Nel titolo si è fatto riferimento alla probabile minor appetibilità di tale negozio giudico a seguito dell’entrata in vigore della norma di cui si tratta.D’altro canto, però, sia il settlor (debitore) sia il trustee (quale proprietario del bene) sia il beneficiario (quale terzo interessato) potrebbero, sussistendo i presupposti di cui al terzo comma dell’art. 2929 bis c.c., essere legittimati a proporre opposizione all’esecuzione.
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