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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
31/05/2021
IL NUOVO ISTITUTO DELLA DIFFIDA IN MATERIA AGROALIMENTARE
 
La Legge 71/2021 (conversione del DL 42/2021) sui controlli ufficiali

 
A pochi giorni è stata pubblicata la legge 71 del 21 maggio 2021 che converte il decreto legge del 22 marzo 2021 n. 42 e introduce l’istituto della diffida, in linea con il regolamento UE 2017/625[1].
 
La legge  mette da parte ogni ipotesi di abrogazione del reato contravvenzionale di cui all’articolo 5 della legge 283/62[2] e disciplina la diffida degli operatori in ipotesi di ‘violazioni sanabili’ delle norme su igiene e sicurezza alimentare.
 
La nuova norma recepiscela richiesta del legislatore comunitario sempre più attento alla tutela della salute pubblica e all’integrità della filiera agroalimentare.
 
Diffida degli operatori
 
Lalegge 71/2021 – in linea con il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli pubblici ufficiali, articolo 138[3] –disciplina compiutamente l’istituto della diffida: “Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689[4]. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981[5]. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.
 
I termini concessi per adempiere alla diffida sospendono i termini previsti per la notificazione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi.
 
Fermi restando ovviamente i doveri di denuncia senza ritardo alla competente Procura della Repubblica – da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio – di ogni eventuale notizia di reato procedibile d’ufficio (codice di procedura penale, articolo 331).
 
Il termine entro il quale l’operatore diffidato deve adempiere alle prescrizioni impartite con l’atto di diffida, si noti bene, non è più quello dei 20 giorni dalla notifica dell’atto, bensì 30 giorni dalla notifica. Un termine sicuramente più congruo allorché si tratti di garantire la salute pubblica, sia pure entro i limiti delle ‘violazioni sanabili’.
 

 

   
 
[1]Il regolamento stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell’Unione europea volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della salute delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva.
 
Il regolamento introduce un sistema più armonizzato e coerente di controlli ufficiali e misure esecutive lungo la filiera agroalimentare, rafforzando il principio dei controlli basati sul rischio.
 
 
 
[2]È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
 
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
 
b) in cattivo stato di conservazione;
 
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
 
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
 
e ) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste; (1)
 
[f ) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;] (2)
 
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
 
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo. (3)
 
[1] Lettera abrogata dall'art. 3, l. 26 febbraio 1963, n. 441,successivamente l'articolo 1, comma 1 lettera b) del D.L 22 marzo 2021, n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71 , modificando il suddetto articolo 3 della  L. 441/1963 , ha fatto salve le disposizioni della presente lettera.
 
[2] Lettera abrogata dall'art. 57, l. 19 febbraio 1992, n. 142, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva n. 89/107/CEE e, comunque, con effetto dal 1° luglio 1992.
 
[3] Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , successivamente l'articolo 1, comma 1 lettera a)  D.L. 22 marzo 2021, n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71  , modificando il suddetto articolo 18 del D.Lgs. 27/2021, ha fatto salve le disposizioni del presente articolo.
 
 
 
[3]Il nuovo regolamento, in linea con la strategia One Health, estende così il campo di applicazione dei controlli pubblici ufficiali alla filiera agroalimentare e zootecnica nella loro interezza. E raccoglie in un testo unico l’organizzazione dei controlli finora distribuiti in diversi ambiti. In particolare:
 
×         from seed to fork, la genetica delle sementi e l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente,
 
×         from stable to table, il benessere animale oltre alla salute degli animali destinati a contribuire alla filiera alimentare,
 
×         la sicurezza chimica e biologica, anche negli aspetti che riguardano le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e le prescrizioni sull’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari,
 
×         le filiere di produzione biologica e quelle certificate nei regimi di qualità (DOP e IGP),
 
×         i certificati ufficiali e i controlli ufficiali sui prodotti in ingresso in UE,
 
×         l’informazione al consumatore e in ambito della filiera, nonché le pratiche ingannevoli e fraudolente.
 
 
 
[4]L’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede quanto segue: La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
 
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
 
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
 
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice (1).
 
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
 
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (2).
 
[1] Comma modificato dall'articolo 174, comma 11, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Successivamente, l'articolo 174 del D.Lgs. 196/2003 è stato abrogato  dall'articolo 27, comma 1, lettera c),  numero 3), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
 
[2] A norma dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di cui al presente articolo, è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020”.
 
 
 
[5]L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina le sanzioni ridotte: “E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
 
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
 
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione”.L’inottemperanza alle prescrizioni indicate nella diffida impedisce al contravventore di beneficiare della sanzione ridotta.
 
 
 
 
 
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