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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
19/03/2021
La vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione o nocivi non è più reato
Abrogata la Legge 283/1962
 
A partire dal 26 marzo entrerà in vigore la nuova disciplina della depenalizzazione delle violazioni connesse alla produzione ed alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Infatti, l’articolo 18 lettera b) del D. Lgs 27/21 abroga quasi completamente, con l’efficacia temporale sopra indicata, la legge 30 aprile 1962 n. 283 denominata “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
L’obiettivo primario della disciplina della legge n.283 del 1962 era la salvaguardia della salute pubblica, da realizzare attraverso ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le sostanze alimentari, nonché ispezioni e prelievi sugli scali e sui mezzi di trasporto.
 
Altre disposizioni a tutela della salute pubblica sono contenute nel codice penale. I delitti previsti dal codice vengono commessi da chi pone in vendita sostanze alimentari di qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, ovvero sostanze alimentari non genuine come genuine; le contravvenzioni della Legge 283/1962, invece, sono commesse da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale.
 
Nei delitti previsti dal codice penale è determinante la consegna all’acquirente o la messa in commercio; nella contravvenzione, invece, si ha riguardo al fatto tipico della preparazione o della distribuzione per il consumo.I delitti, infine hanno come oggetto la tutela giuridica della correttezza del commercio, la contravvenzione ha comeoggetto la tutela della salute (Cassazione penale, sentenza 8507/1999).
 
Restano fuori dall’abrogazione gli articoli 7 (decreto autorizzativo del Ministro della Sanità alla produzione e commercio di alimenti e bevande con aggiunte e sottrazioni), 10 (decreto Ministero della Sanità su colorazioni di carta ed imballaggi da alimenti)  e 22 (Pubblicazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti).
 
Risultano quindi abrogatetutte le contravvenzioni elencate nell’articolo 5 della legge n. 283/1962: si tratta in particolare dell’abrogazione del divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, di vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

  private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
 
  in cattivo stato di conservazione;
 
  con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
 
  insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
 
  con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
 
  che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.
 
La depenalizzazione dei reati di cui alla legge 283/1962 riguardaper esempio, la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione (Cassazione 9910/2020relativamente alla vendita prodotti ittici in strada, collocati a temperatura ambiente su un banchetto occasionale privo di copertura ed esposti ad agenti atmosferici e inquinanti; Cassazione 1566/2019 relativamente al caso di vendita di uova con data di scadenza alterata); la semplice detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (Cassazione 9349/2020 relativamente al caso in cui la carne era conservata in modo errato per la temperatura di 1 grado, invece che di -18 gradi, e per la presenza di muffe pur in assenza di agenti patogeni); vendita di alimenti in stato di alterazione (Cassazione 11246/2019 relativamente al caso di carne suina in cui è stata riscontrata la "salmonella c.d. minore"); impiego nella preparazione di alimenti di sostanze alimentari nocive (Cassazione 25332/2019 per utilizzo in pasticceria di olio di semi di girasole per friggere risultato nocivo, per essere il tenore di composti polari riscontrato pari a 31,4 gr., e quindi superiore al valore massimo tollerato).
 
Dal 26 marzo 2021 quindi tali condotte non costituiranno più reato (La legge 4.10.2019 n. 117all’art. 12 comma 3 lett. i) delegava il Governo ad adottare, tra i vari, il seguente principio“ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime”. Il decreto legislativo n. 27/21 non contiene, per ora, sanzioni amministrative in relazione alle fattispecie di reato abrogate. Quindi, niente reato e niente sanzione).
 
 All’abrogazione di tutte le condotte di reato previste dalla legge 283/1962 conseguirà un fenomeno di assoluzione per estinzione del reato relativamente ai processi in corso (art. 673, comma 2, c.p.p.) e di revoca della sentenza di condanna per tutte le altre ipotesi di sentenza definitiva, con condanna in corso di esecuzione (art. 673, comma 1, c.p.p.).Revoca disposta dal giudice dell'esecuzionedichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adottando i conseguenti provvedimenti.
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