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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
16/02/2021
REVOCATO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALL’EX MOGLIE CHE NON CERCA LAVORO

Con una recentissima ordinanza (n. 2653 del 4 febbraio 2021) la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Torino che accolto la domanda del marito di revoca dell’assegno di mantenimento alla moglie.
 
L’uomo aveva fondato la propria richiesta di revoca dell’assegno divorzile sull’età della donna, sulle sue buone condizioni di salute e sulla poca voglia di cercare un lavoro. La Corte d’Appello aveva accolto la domanda.
 
Da quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione, il difensore della donna aveva censurato la sentenza della Corte d’Appello che non aveva, a suo dire, adeguatamente tenuto conto del basso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e dell’età avanzata (46 anni) che non avrebbe consentito un facile reinserimento nel mondo del lavoro.
 
Allo stesso tempo, il difensore contestava la valutazione di “idoneità all’attività lavorativa” della sua cliente, e poi aggiungeva che, comunque, “anche ove ella avesse ripreso a svolgere attività lavorativa, ciò non le avrebbe potuto assicurare l’indipendenza economica”.
 
I Giudici di legittimità invece  hanno chiarito come, la Corte d’Appelloavesse tenuto conto dell'età, giudicata non particolarmente avanzata, della ricorrente (46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all'attività lavorativa di addetta alle pulizie, già svolta occasionalmente, nonché della situazione economica complessiva e di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un'occupazione, non smentito nel motivo di ricorso.
 
Centrale nel pensiero della Corte di Cassazione è proprio l’atteggiamento rinunciatario della ex moglie, che nonostante l’età e le buone condizioni di salute, ha deciso di non cercare un’occupazione lavorativa preferendo ricevere mensilmente l’assegno dell’ex marito.
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