info 49 - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
10/09/2020
NO ALLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER CHI SIEDE NEL CDA MA DI FATTO E’ DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ SVOLGENDO LAVORI MANUALI.

Il Giudice non può condannare per bancarotta fraudolenta, per l’omesso deposito di bilanci societari, i dipendenti inseriti nel consiglio di amministrazione che, di fatto, svolgono il ruolo di carpentieri.
 
La Corte di Cassazione, con sentenza del 21 luglio 2020 n. 21796, ha di fatto ribaltato la decisione della Corte d’Appello di Milano la quale aveva affermato l’esistenza dell’elemento psicologico utile a configurare l’addebito di bancarotta fraudolenta. Infatti, gli imputati sarebbero stati consapevoli della violazione che aveva impedito alla curatela di ricostruire le cause del dissesto e l’eventuale recupero dei beni distratti considerando irrilevante la mancata conduzione dell’attività di gestione economica e contabile. Per il solo fatto di aver assunto consapevolmente il ruolo di amministratori nel Cda, sorgeva l’obbligo di vigilanza e controllo nei confronti di chi aveva condotto l’impresa. Tale omissione sarebbe stata sufficiente, a parere dei giudici di seconda istanza, per dimostrare la volontà di non consentire l’accertamento della causa del dissesto, eludere le responsabilità e consentire un ingiusto profitto.
 
La Suprema Corte ha stabilito che si tratta di una conclusione non in linea con il dato normativo che pretende dal soggetto che compia le azioni incriminate, condotte di natura attiva (di sottrazione o distruzione di scritture contabili) con lo scopo di ottenere un ingiusto vantaggio per danneggiare i creditori.
 
Conseguentemente ha annullato, senza rinvio, la precedente sentenza di condanna perché il fatto non costituisce reato.
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