info 42 - SEQUESTRO PREVENTIVO - studio legale tributario caretta

FESTIVAL
Vai ai contenuti

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
16/07/2020
Reati tributari.
Rimedi Giuridici della Società contro il Sequestro Preventivo di Beni del suo Patrimonio

La sentenza n. 19113 del 24 giugno 2020 della Corte di Cassazione ha confermatol’orientamento ormai consolidato e costante (Sezioni Unite sentenza 10561 del 30 gennaio 2014) secondo cui “è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto sia nella disponibilità di tale persona giuridica.
 
 
Non è, invece, consentitoil sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio” utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.
 
La decisione in commento riprende un principio affermato sempre dalle Sezioni Unite (sentenza 31617 del 26 giugno 2015) per cui ove il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto (anche persona giuridica) abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta senza necessità della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto di ablazione e il reato.
 
Allorché il prezzo o il profitto del reato tributario non sia direttamente rinvenibile nelle casse sociali persona giuridica, il sequestro preventivo potrà invece colpire il patrimonio personale dell’amministratore sottoposto ad indagine, anche nella forma per equivalente.
 
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità su ricorso della società, la misura cautelare reale era finalizzata al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ed era stato eseguito sul conto corrente della società di cui l’indagato era amministratore (nei confronti dell’amministratore non era stato possibile eseguire il sequestro per assenza di beni da apprendere).
 
Premesso l’excursus sullo stato della giurisprudenza di legittimità sul tema del sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca, la Corte di Cassazione si occupa dei rimedi giuridici a disposizione del soggetto terzo rispetto al reatoper concludere che il terzo destinatario di misura cautelare può, in qualunque momento nel corso delle indagini preliminari, chiedere la restituzione dei beni al Pubblico Ministero.Questi, ove non intenda accogliere anche solo in parte la richiesta, trasmetterà motivato parere negativo al G.I.P. L’eventuale diniego espresso dal G.I.P. potrà poi essere oggetto di appello avanti al Tribunale del riesame (art. 322-bis c.p.p.), il cui provvedimento potrà ancora essere eventualmente impugnato con ricorso per Cassazione.
 
La Suprema Corte, infine, precisa come l’ente persona giuridicasia soggetto terzo rispetto al reato, ma non certamente estraneo al reato ai fini della confisca diretta del profitto medesimo. Ciò in quanto il concetto di persona estranea al reato cui appartiene e va restituita la cosa sequestrata è diversa dalla persona estranea al procedimento penale
 
Ciò significa che la persona giuridica cui le cose appartengono non deve aver partecipato al reato né a titolo di concorso né con attività altrimenti connesse; nel caso esaminato la società aveva invece tratto profitto dalla condotta illecita del suo legale rappresentante e quindi non poteva dirsi terza estranea.
Via Corsica 12 – 25125 BRESCIA
TEL. 030.41.585 – FAX 030.37.76.155

info@studiolegaletributario.com - studiolegalecaretta@pec.it
p.iva 03605680986


Torna ai contenuti