info 41 - INFORTUNIO SUL LAVORO E CONDANNA - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
25/06/2020
L’OPERAIO SI USTIONA PER UNA MANOVRA IMPRUDENTE CONDANNATA UNA S.P.A.
IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX  D. LGS 231/01 ADOTTATO DALLA SOCIETA’ E’ STATO RITENUTO INSUFFICIENTE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO

A seguito del blocco di una presa ad iniezione intasata con del materiale plastico, un operaio di una società per azioni, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e con l'ausilio di una bacchetta di rame, rimuoveva la plastica che ostruiva l'iniettore: durante tali operazioni un getto di plastica liquida lo colpiva alla mano sinistra, cagionandogli ustioni e lesioni.
 
La Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza del Tribunale di Venezia,
 
1.      condannava l’amministratore unico della s.p.a. alla pena di mesi tre di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui all'art. 590, comma terzo, c.p. (lesioni colpose) per aver con colpa generica cagionato al dipendente, con mansioni di attrezzista, un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni. In particolare, all’amministratore unico veniva contestata la violazione degli artt. 29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e dell’art. 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica) del D. Lgs 81 del 2008
 
2.      dichiarava la s.p.a. responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, D.Lgs n. 231 del 2001 ed la condannava al pagamento della sanzione di euro trentamila, con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di mesi tre. In particolare, la s.p.a. veniva invece condannata per l'adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione nonché maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all'attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti (3 o 4 volte per turno di lavoro) di intasamento delle presse.
 
Nonostante nelle more del giudizio in Cassazione si fosse prescritto il reato nei confronti dell’amministratore unico, la Suprema Corte con sentenza n. 13575 del 5 maggio 2020 ha ritenutocomunque di confermare la condanna della s.p.a. evidenziando come la società avesse risparmiato il danaro necessario all'acquisto di guanti di protezione, non avesse curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si fosse avvantaggiata per l'imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell'intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.
 
Proprio sulla carenza di formazione insiste il giudice di legittimità laddove sottolinea che l’infortunato, come i suoi colleghi, per non interrompere il ritmo della lavorazione, non aveva atteso il raffreddamento della macchina. L’azienda, di contro, non aveva mai prospettato agli operai tale eventualità e non aveva fornito spiegazioni relative alla tecnica di rimozione dei tappi di plastica che ostruivano l'iniettore. I testi sentiti nel corso del processo avevano riferito di una prassi che consisteva nel non interrompere il ciclo produttivo, senza attendere il raffreddamento per venti o trenta minuti nel caso in cui si fosse verificato l’inconveniente del tappo (era assai frequente l’ipotesi di intasamento del tappo degli iniettori).
 
Il mancato aggiornamento del Documento ex D Lgs 81/08 di valutazione dei rischi e l’adozione di un modello organizzativoex D Lgs 231/01 insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori hanno causato la condanna della s.p.a. al pagamento della sanzione di euro trentamila, con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di mesi tre.
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