Info 4 - FALSO IN BILANCIO - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
11/09/2015
Il “nuovo” reato di falso in bilancio introdotto dalla legge 27 maggio 2015 n. 69

La  legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha modificato la disciplina del reato di false comunicazioni sociali con l’intenzione, dichiarata dal Legislatore,direprimere con maggior forza la condotta dell’infedele redazione dei bilanci e delle altre scritture contabili obbligatorie, riportando la disciplina al rigore precedente alla riforma del 2002.
In realtà, nel corso dell’iter parlamentare gli emendamenti apportati al disegno di legge iniziale hanno fatto in modo  che la portata oggettiva delle condotte penalmente rilevanti sia stata addirittura ridotta non solo rispetto alla formulazione ante 2002, ma addirittura anche rispetto alla versione in vigore negli ultimi tredici anni.
Vero infatti, che a soli due giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 33774/2015) in applicazione del favor reiha emesso una sentenza di proscioglimento circa alcuni capi di imputazione facendo leva sulla nuova formulazione.

I soggetti. I soli soggetti autori della violazione a cui può essere contestato l’illecito sono, come in passato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
 
Fattispecie. Il fatto penalmente rilevante consiste in:
.         esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; oppure
.         omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.
In entrambe le ipotesi, cioè per l’esposizione di fatti non rispondenti al vero o per la mancata esposizione di fatti, deve trattarsi di fatti:
.         rilevanti
.         la cui comunicazione è imposta dalla legge
Il requisito della “rilevanza” deve plausibilmente interpretarsi nel senso del rilievo ai fini della valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo cui la società appartiene da parte del pubblico e dei soci.
La norma infine specifica che la falsità o l’omissione devono essere concretamente idonei ad indurre altri in errore e devono essere consapevolmente fatte al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; dunque il Giudice dovrà verificare caso per caso, in base alle circostanze delineate nel caso di specie, non solo l’intento fraudolento di chi ha redatto la falsa comunicazione sociale ma anche se la falsità fosse di fatto idonea a provocare un’errata valutazione dell’assetto economico finanziario della società.
 
Le principali novità. La soppressione del falso“estimativo” e la rilevanza ai fini fiscali. Il nuovo testo persegue maggior rigore eliminando le soglie di non punibilità, che avevano di fatto finito per rendere mai punibile il reato (l’imputato era perseguibile solo nel caso in cui la falsa comunicazione avesse provocato una variazione nel risultato d’esercizio o nel patrimonio netto superiore ad una certa soglia).
Tuttavia la nuova norma sanziona esclusivamente solo il falso materiale ed il falso omissivo, mentre rispetto alla precedente formulazione, viene meno il riferimento all’esposizione di“fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni”, cosiddetto falso valutativo.
Di conseguenza, l’Autorità Giudiziaria non potrà più sindacare, come in passato, la correttezza dei valori indicati in bilancioche siano oggetto di valutazioni.
Per chiarire meglio questo concetto sarà utile ricorrere ad un esempio.
Il soggetto che redige il bilancio sarà punibile se espone fatti obbiettivi non corrispondenti al vero (ad esempio il valore dei ricavi delle vendite o i costi della produzione registrati nell’esercizio); mentre nessuna conseguenza sotto il profilo penale subirà se compirà un errata valutazione delle rimanenze o nella svalutazione dei crediti verso clienti. Nessuna conseguenza subirà, per assurdo, nemmeno nel caso in cui tale errata valutazione sia stata effettuata intenzionalmente al fine di dare una falsa rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società (quantomeno la condotta non sarà rilevante ai fini del reato di false comunicazioni sociali, ma dovrà essere valutata alla luce di altre figure delittuose).
Al momento in cui si scrive il falso valutativo ha ancora rilevanza ai fini penal-tributari, allorchévenga compiutoin maniera strumentale al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000).
Anche in questo caso, tuttavia, la punibilità del falso estimativo opera, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 74/2000, solose le valutazioni singolarmente considerate differiscono in misura superiore al dieci per cento da quelle da ritenersi corrette.
Non è comunque da escludere che il Governo, con i prossimi decreti in attuazione della Delega Fiscale (L. 23/2014), possa scegliere di rendere penalmente irrilevante anche il falso estimativo compiuto ai fini fiscali.
 
Pena. Il reato è perseguito con la reclusione da uno a cinque anni, e non più con l’arresto. Questo avrà come effetto un più lungo termine di prescrizione del reato (sei anni).
 
Lieve entità e tenuità del fatto. La riforma ha introdottoun nuovo art. 2621-bisc.c., che stabilisce una cornice di pena più lieve (da sei mesi a tre anni) nel caso in cui i fatti commessi siano di lieve entità, tenuto conto dellanatura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Lo stesso ha previstoper il caso in cui la società non rientri fra quelle sottoposte al fallimento. In quest’ultimo caso, il delitto diviene procedibile solo su querela di società, soci o creditori.
 
Per quanto riguarda i rapporti con la concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il nuovo art. 2621-ter impone al giudice di valutare l’entità del danno cagionato a società, soci e creditori.
 
La disciplina per le società quotate. Sostanzialmente identica la previsione per le società quotate, oggetto del nuovo art. 2622 c.c., salvo alcune differenze:
.         Per queste ultime sembrerebbero assumere rilevanza penale indistintamente tutte le comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, non solo quelle “previste dalla legge”, come per le società non quotate.
.         Non è applicabile alle società quotate l’attenuante della lieve entità del fatto.
.         La cornice di pena è più grave, essendo previsto un minimo di tre anni di reclusione e un massimo di otto.
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