info 34 - CONFIGURAZIONE DELITTO BANCAROTTA PATRIMONIALE - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
17/01/2020
Rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta patrimoniale dello sviamento di clientela e/o di avviamento

Accade frequentemente che a seguito di fallimento, all’amministratore della società ovvero all’imprenditore sia contestata la bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 LF per distrazione dell’azienda ed in particolare dell’avviamento (o della clientela) della stessa.
 
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3816 del 15 gennaio 2018 l’imputato era stato accusato di aver distratto l’azienda della società da lui amministrata a favore di un’impresa individuale di cui egli stesso era il titolare.
 
I Giudici di legittimità osservavano preliminarmente che già il Tribunale aveva ammesso che gli unici beni materiali di cui era stataoriginariamente ipotizzata la distrazione (e cioè i veicoli utilizzati dalla suddettaditta individuale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto) erano stati restituitialla società concedente.
 
Pertanto, ciò che veniva apparentemente imputato all'indagato dai giudici delmerito era solamente“di aver sviato la clientela e parte del personale dell'azienda”.
 
Si trattava a questo punto, per la Suprema Corte, di valutare se lo sviamento di clientela potesse essere qualificato come atto di disposizione patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale.
 
La Corte di Cassazione, richiamando un proprio precedente (sentenza 3817/2013) concludeva che lo sviamento della clientela o del personale possa essere qualificato come atto didisposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini della configurabilità delreato di bancarotta patrimonialeesclusivamente quando abbia ad oggetto l'ingiustificata disposizione dei rapportigiuridici suscettibili di valutazione economica e cioè, in definitiva, quandovengano ceduti i contratti già stipulati con clienti e dipendenti.
 
Non è invece possibile ipotizzare la distrazione dell'aspettativa che in futuro iclienti si rivolgano all'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con lastessa o che i dipendenti decidano di rimanere in azienda, piuttosto che risolvereil proprio rapporto di lavoro e passare alla concorrenza.
 
La Corte proseguiva nella motivazione affermando che, anche se corrispondeva al vero che tali condotte potessero essere ritenute illecite ai fini della disciplina sulla concorrenza tra imprese, tuttavia ciò non significava che esse realizzassero un fatto distrattivo nella prospettivadi cui all'art. 216 L. Fall. che presuppone la sottrazione di un cespiteapprezzabile dalla sua funzione di garantire le ragioni dei creditori e laconseguente lesione della garanzia patrimoniale.
 
La Corte di Cassazione, poi, si interrogava anche sulla possibilità che oggetto di distrazione rilevante ai sensi dell’art. 216 LF potesse essere la cessione dell’avviamento commerciale.
 
Va ricordato che, per giurisprudenza costante, anche di legittimità, l'avviamento commerciale consistenell'attitudine dell'azienda a produrre utilità economiche, e costituisce una qualità oun modo di essere dell'azienda medesima, inconcepibile come avulso da essa einsuscettibile di rapporti giuridici separati (tra le molte, Corte di Cassazione, sentenza n. 5845 del 8 marzo 2013).
 
In altre parole, l’insegnamento della Corte di Cassazione èben sintetizzato dalla sentenza del 29 dicembre 2010, n. 26299, laddovesi ricorda che l'avviamento, pur avendo un valore patrimoniale iscritto in bilancio,non è nè un bene nè un diritto, bensì la qualità dell'azienda di dare profitti.
 
Alla luce dei principi di diritti che costituiscono ormai orientamenti consolidati, la Corte di Cassazione negava che oggetto di distrazione rilevante ai sensi dell’art. 216 LF potesse essere la cessione dell’avviamento commerciale.
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