Info 3 - EQUITALIA NOTIFICA A MEZZO PEC - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
30/03/2015
Equitalia notifica la cartella di pagamento e gli altri atti della riscossione a mezzo pec

L’art. 26 del DPR n. 602 del 29 settembre 1973  (norme generali sulla riscossione delle imposte) prevede che la cartella di pagamento possa essere notificata:
.         dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; oppure
.         mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, notificata in plico chiuso.
Ad oggi la modalità prevalentemente utilizzata è sempre stata la spedizione mediante posta  raccomandata. Solo in caso di irreperibilità del contribuente, l’Ufficiale della riscossione provvedeva direttamente all’affissione all’albo della casa comunale del domicilio fiscale del contribuente.

Deve segnalarsi che comincia ad avere sempre più diffusione l’utilizzo da parte di Equitalia della posta elettronica certificata.
 
Questa modalità di notifica è stata introdotta con decorrenza dal 31 maggio 2010 mediante l’aggiunta del comma 1 bis all’art. 26 DPR 602/1973, che stabilisce: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l' articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
 
Va precisato che la possibilità di notificare le cartelle a mezzo pec poteva ipotizzarsi già in forza dell’art. 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005), il quale equipara la trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica certificata alla notificazione per mezzo della posta raccomandata. Tuttavia, il Legislatore ha ritenuto di intervenire direttamente sulla disposizione in materia di notifica della cartella di pagamento, per fugare ogni dubbio sulla sua utilizzabilità.
 
La novellazione dell’art. 26 consente di superare un problema interpretativo che si era posto con riguardo al primo comma dell’articolo 26 in materia di notifica a mezzo della posta raccomandata: non era chiaro se la notifica a mezzo posta fosse una forma di notificazione alternativa rispetto a quella che viene effettuata per il tramite dell’ufficiale della riscossione o una modalità in cui si esplicava la stessa forma di notifica; con la conseguenza che alcune Commissioni Tributarie erano giunte a ritenere che la spedizione a mezzo posta dovesse essere effettuata comunque da soggetti abilitati dal concessionario nelle forme di legge come previsto dal primo periodo, a pena di invalidità.
 
Il problema non si pone più, in quanto l’utilizzo dell’indirizzo pec di spedizione dovrebbe fugare ogni dubbio in ordine alla riferibilità univoca all’agente della riscossione.
 
Circa le modalità di funzionamento della notifica a mezzo pec, la norma fa espresso rimando al DPR  n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata). Perciò, la cartella, formata secondo i requisiti stabiliti dai decreti ministeriali, sarà digitalizzata ed allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata ed inviata all’indirizzo del contribuente nei cui confronti è stata emessa la cartella.
 
Il Gestore di posta elettronica restituisce poi al mittente la ricevuta di accettazione la ricevuta di avvenuta consegna.
 
In caso di contestazione da parte del contribuente, la prova della consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna.
 
Va evidenziato che la notifica, stando al DPR n. 68/2005, si considera perfezionata nel momento in cui il messaggio di posta elettronica viene reso disponibile dal Gestore nella casella di posta del destinatario; ciò a prescindere dall’effettiva lettura da parte di quest’ultimo.
 
Dunque, per assurdo, il destinatario potrebbe anche non aprire mai il messaggio o non accedere mai alla sua casella personale, ma la notificazione si considererebbe valida a tutti gli effetti. E legittemerebbe la successiva procedura di espropriazione sul patrimonio del contribuente.
 
Chi sono i soggetti che possono ricevere una cartella di pagamento a mezzo pec? Il comma 1 bis stabilisce che la notifica a mezzo pec può essere effettuata solo ad un indirizzo risultante dai pubblici elenchi.
 
Ad oggi obbligati a munirsi di un indirizzo pec e a comunicarlo in pubblici elenchi sono esclusivamente le imprese costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.
 
Tutti i cittadini che ne facciano richiesta hanno diritto ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata. Si ritiene, tuttavia, che il discrimine sia rappresentato dalla pubblicazione in un pubblico elenco (registro delle imprese; reginde; ini-pec)
 
Dei risvolti importanti ha l’esplicita esclusione dell’applicabilità dell’art. 149-bis del Codice di Procedura civile, la norma in materia di notifiche a mezzo pec effettuate dagli ufficiali giudiziari.
 
L’esclusione chiarisce che la notifica viene fatta direttamente dall’Agente della Riscossione, utilizzando il proprio indirizzo pec e i propri terminali informatici, senza dover ricorrere agli Ufficiali Giudiziari o ad altro pubblico ufficiale terzo.
 
Ma ancor più importante ai fini pratici, è che l’esclusione dell’art. 149 bis di fatto fa venire meno qualsiasi formalità dell’azione di Equitalia, la quale non sarebbe dunque tenuta nemmeno a redigere una relata di notifica, né ad apporre alcuna firma digitale.
 
Si tratta di una notevole semplificazione, in quanto l’Agente potrebbe di fatto limitarsi a inviare una mail del tutto priva di contenuto (non è previsto come obbligo nemmeno la compilazione dell’oggetto) e recante esclusivamente in allegato la copia digitale della cartella di pagamento.
 
Un ultimo quesito: la cartella di pagamento è l’unico atto del concessionario della riscossione notificabile a mezzo pec?
 
La norma esaminata, l’art. 26 DPR 602/1973 si occupa specificamente della notificazione delle cartelle di pagamento.
 
Deve però ricordarsi che l’art. 49 del DPR 602/1973 espressamente prevede che gli atti del concessionario relativi alle procedure di espropriazione forzata sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26: ovvero, con le stesse modalità delle cartelle.
 
Di conseguenza sono sicuramente notificabili a mezzo pec gli avvisi di intimazione di cui all’art. 50 comma 2 DPR 602/1973; il pignoramento; l’avviso di vendita di cui all’art. 78 DPR 602/1973. E’ invece dubbia l’utilizzabilità della pec per il preavviso di iscrizione di ipoteca sugli immobili e per il preavviso di fermo degli autoveicoli. Si tratta infatti di due provvedimenti aventi natura cautelare, e come tali non facenti strettamente parte della procedura di espropriazione, come previsto dall’art. 50, sebbene correlati ad essa in quanto finalizzati ad assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale dei crediti erariali. Si auspica che il legislatore possa chiarire questo aspetto. Ad oggi, non è nota giurisprudenza, nemmeno di merito, che sia di ausilio per dirimere la questione.
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