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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
7/06/2019
NATURA DELLE SOMME EROGATE DAI SOCI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ: CIÒ CHE RILEVA È L’INDICAZIONE IN BILANCIO

Il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimonialea favore di una società da parte del socioè il bilancio; essoinfatti è il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell’attività svolta nel relativo esercizio sociale; e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste.
 
La circostanza che le somme erogate a favore della società sono indicate nel bilancio e nella nota integrativa come finanziamenti soci, anche in assenza dei verbali assembleari, può essere opposta a tutti i terzi, ivi compresa l’Agenzia delle Entrate che pretenda di riqualificarle come contributi tassabili quali sopravvenienze attive ex art. 88 T.U.I.R.
 
Questo il principio contenuto nella ordinanza n. 6104 del 1 marzo 2019 della Corte di Cassazione.
 
Per quanto è dato comprendere dal testo dell’ordinanza, l’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato quali contributi tassabili erogazioni di denaro che sia nel bilancio d’esercizio che nella nota integrativa venivano indicati come finanziamenti soci. La tesi dell’Agenzia delle Entrate consisteva nel fatto che le sopra citate indicazioni altro non fossero che mere dichiarazioni di scienza prive di alcun valore probatorio e non sufficienti, in assenza dei verbali d’assemblea, ad escludere la loro tassabilità.
 
La Suprema Corte chiarisce che “In tema di finanziamento soci in s.r.l., l’art. 2467 c.c., detta una regola di interpretazione (quella per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società) e una di giudizio (quella per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato). Non vi è nella norma alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti. Ne consegue che, in tema di valutazione della qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società, occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario”.
 
Occorre, quindi, procedere attraverso l’analisi del bilancio che, “stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società”.
 
L’eventuale vizio dovuto all’assenza di una delibera assembleare di finanziamento non può essere considerata dirimente, posto che la rilevanza del relativo vizio è prevalentemente endosocietaria, ovvero riguarda in prima battuta i rapporti tra soci e società … può essere sanata dai soci ex post attraverso la redazione di un verbale assembleare che tenga luogo di quello omesso entro l’esercizio successivo (art. 2379-bis c.c. applicabile giusta il rinvio dell’art. 2479-ter c.c.), e che in ogni caso l’invalidità, comunque declinata della deliberazione assembleare autorizzativa del finanziamento, è sanata dall’avvenuta approvazione - da parte dei medesimi soci - del bilancio che di tale finanziamento tenga conto”.
 
Va ricordato come la rilevanza del bilancio ai fini della prova della natura delle erogazioni versate dai soci sia stabilita chiaramente anche dall’art. 46 TUIR laddove al primo comma stabilisce che “Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”.
 
La norma appena citataè interpretata nel senso cheil finanziamento erogato da un socio si ritiene conferito a titolo di mutuo, in assenza della prova di un diverso titolo che risulti dai bilanci o rendiconti della società e che le somme erogate a titolo di mutuo si presumono fruttifere, salva la prova della gratuità del versamento.
 
Anche in tal caso emerge la particolare rilevanza probatoria dei dati che emergono dal bilancio.
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