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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
21/05/2019
La Sanzione va Annullata se l’Autovelox è Posizionato nel Senso di Marcia Opposto e non in Conformità con il Decreto del Prefetto

È di questi giorni (22 novembre 2018) il deposito dell’ordinanza n. 30323/18, con la quale la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che se il decreto del Prefetto specifica che gli  strumenti di rilevazione della velocità fissi debbano posizionarsi in un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico e l’accertamento differito a cura degli Agenti stradali potrà essere considerato legittimo solo se l’autovelox sia effettivamente installato nell’esatta collocazione indicata nel decreto stesso (ossia in conformità del senso di marcia ivi indicato e non anche nel senso opposto).
L’atto di accertamento della velocità elevato in spregio alle disposizioni contenute nel decreto prefettizio  dovrà essere considerato illegittimo qualora l’autovelox sia posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla corsia opposta.
Il fatto.
Nel 2013 un automobilista presentava opposizione dinanzi al Giudice di Pace competente, avverso un verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale, per violazione dell’art. 142 comma 8 del C. d. S. (che superamento del limite di velocità oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h).
Il ricorrente eccepiva come l’autovelox fosse posizionato sul senso di marcia opposto rispetto a quello del conducente, e che tale modalità di utilizzo fosse contraria rispetto alle relative prescrizioni prefettizie.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ed annullava il verbale impugnato, ritenendo fondata l’eccezione dell’automobilista che riteneva illegittima l’installazione di un autovelox in posizione difforme rispetto a quella indicata del provvedimento del Prefetto; così come pure riteneva illegittima la rilevazione della velocità da uno strumento misuratore posizionato nella corsia opposta rispetto a quella di marcia.
Avverso detta sentenza, il Comune proponeva appello.
Il Tribunale (in funzione di giudice d’Appello) rigettava l’appello del Comune e confermava la sentenza impugnata, ritenendo illegittimo il posizionamento dell’autovelox sul lato destro della carreggiata anziché su quello sinistro, come invece autorizzato dall’Ente proprietario della strada.
Il Comune presentava quindi ricorso per Cassazione, sulla scorta di due motivi, il primo avente ad oggetto la mancata ammissione - senza alcuna motivazione - della prova testimoniale, il secondo concernente l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell’apparecchiatura sul lato destro anziché sull’alto sinistro, non tenendo presente che l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 convertito con legge n. 168 del 2002 conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia.
Il primo motivo era ritenuto inammissibile ed il secondo infondato. Secondo i Giudici pur riconoscendo la possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perché lo strumento di rilevazione non sarebbe stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l’esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia. Senza dire che il senso di marcia è identificativo di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contrario, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario”.
Definitivamente, si deve quindi affermare che se nel decreto prefettizio è contenuto il riferimento ad un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali potranno ritenersi legittimi solo se l’autovelox sia posizionato nell’esatta posizione indicata nel decreto autorizzativo.
Per poter godere del favore di questo principio giurisprudenziale è ovviamente fondamentale la conoscenza del contenuto del provvedimento prefettizio circa le modalità di posizionamento dell’autovelox, che potrà ottenersi, qualora il giudizio di opposizione al verbale di contravvenzione non sia ancora stato introdotto, anche attraverso una mirata istanza di accesso agli atti.
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