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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
7/05/2019
Associazioni: responsabilità solidale del Presidente

Il Presidente di un’associazione riconosciuta è ritenuto responsabile solidale ai sensi dell’art. 38 c.c. per le obbligazioni che nascono da una dichiarazione dei redditi da esso stesso sottoscritta anche se riferite ad un periodo d’imposta in cui non aveva ricoperto la carica rappresentativa.
 
Con l’ordinanza n. 5684 del 25 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha infatti esaminato il caso di un soggetto, persona fisica, che quale Presidente di un’associazione non riconosciuta aveva firmato le dichiarazioni dei redditi nel 2011; tuttavia, dalla ricostruzione del fatto, emerge che egli non fosse stato Presidente nell’anno d’imposta cui la dichiarazione faceva riferimento, cioè il 2010.
 
L’Ufficio aveva quindi provveduto a notificare anche a lui l’avviso di accertamento sul presupposto della sua responsabilità solidale ai sensi dell’art. 38 c.c.
Il Presidente si difendeva in giudizio invocando l’assenza di alcun ruolo nel periodo d’imposta in cui si sarebbe generato il presunto debito erariale.
Secondo i giudici di legittimità, invece, l’obbligazione tributaria consiste in una fattispecie a formazione progressiva, in cui il segmento finale è costituito dalla consumazione del termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, pur essendo la dichiarazione riferita al periodo d'imposta 2010, essa avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2011, periodo nel quale il soggetto era pacificamente in carica.
Sulla base dell’articolo 38 del Codice civile, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune; delle obbligazioni stesse, però, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
La responsabilità dell’ente con il suo patrimonio viene quindi arricchita dalla responsabilità ex lege di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
 
Di quali soggetti si tratta in particolare?
 
La Suprema Corte ha più volte statuito (tra le molte, si veda sentenza 4 aprile 2017 n. 8752) che “con riguardo alle associazioni non riconosciute, secondo la chiara previsione dell'art. 38 c.c., alla possibilità di agire sul fondo comune si aggiunge per i terzi creditori la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. Tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (v. da ultimo ex multis Cass. n. 18188 del 25/08/2014). In tal senso, la mera qualità di legale rappresentante dell'associazione non era sufficiente per ritenere la responsabilità personale del Bi”.
  
Ne deriva quindi che l’Agenzia delle Entrate, qualora invochi negli atti di accertamento, tale responsabilità, ha l’onere di provare la concreta attività svolta dal soggetto in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.
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