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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
7/11/2018
RESPONSABILITÀ MEDICA

Si riporta una interessante sentenza, in una causa patrocinata dal nostro studio, con cui il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda delle attrici (che agivano per ottenere il ristoro dei danni dalle stesse patiti iure proprio e iure hereditario per la morte della madre), lamentando che la propria congiunta era stata sottoposta ad un intervento di bypass aorto-coronarico, rivelatosi poi fatale:
.  senza adeguati approfondimenti sia sulla funzionalità respiratoria sia sui riscontri Eco-cardiografici di anomalie alla sezione sinistra del cuore;
.  senza un valido consenso informato relativamente all’intervento;
.  senza che ne fosse stato diligentemente calcolato il rischio post-operatorio;
.  senza un adeguato vaglio di opzioni terapeutiche;
.  senza un’adeguata valutazione degli elementi patologici anamnestici preoperatori ed il rispetto delle linee guida della dottrina medica.
Accadimenti riconducibili, secondo il Tribunale, al medico e alla struttura sanitaria, ritenuti quindi responsabili della morte della madre della signora.
Nella relazione peritale svoltasi in corso di causa, il consulente d’ufficio ha precisato che “la possibilità che l’evento letale sarebbe stato scongiurato ove fossero stati praticati accertamenti diagnostici preoperatori e […] fosse stata sottoposta a trattamento diverso gravato da minori complicanze e da minore letalità nel breve periodo, è superiore al 50%”. Venne quindi accertata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’omissione degli accertamenti diagnostici e il decesso.
Quanto al grado di certezza tra evento e danno occorso, di certo impossibile da determinare se non con un accettabile grado di approssimazione, si è fatto ricorso al criterio del “più probabile che non”, secondo il principio sancito nella nota sentenza della Corte di Cassazione S.U. 11 gennaio 2008 n. 581, per il quale trova applicazione la c.d. “regola della probabilità”, intesa come relazione logica rispetto a tutti gli elementi che confermano il nesso causale e rispetto all’esclusione di altri elementi alternativi che lo escludano.
La responsabilità dei convenuti è stata sancita anche in termini di “consenso informato”: il modulo fatto sottoscrive alla paziente era composto da due pagine di cui una scritta in inglese (lingua ignota alla paziente).
Tale documento che è stato giudicato generico (poiché non specificava la tipologia e le complicanze inerenti all’intervento chirurgico) e quindi - in cagione della sua formulazione obiettivamente carente - lesivo dei diritto della paziente ad ottenere una adeguata informazione circa la natura dell’intervento medico e/o chirurgico, dei rischi, delle possibili conseguenze anche negative, e dell’esistenza di scelte alternative con i rischi a ciascuna di esse connessi, sì da porla in condizione di decidere sulla opportunità di procedervi.
L’inadempimento dell’obbligo d’informazione dà luogo a risarcimento ove sussista un rapporto di casualità tra l’intervento chirurgico e l’aggravamento delle condizioni del paziente o l’insorgenza di nuove patologie e, nel caso di specie, come riferito dal consulente d’ufficio, è “più probabile che non” che l’evento letale sarebbe stato scongiurato se fosse stata sottoposta ad un diverso trattamento.
Orientamento, quello fatto proprio dal giudice bresciano, conforme al principio di diritto contenuto in una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 10414/2016) ove è stato stabilito: “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’”id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo”.
Anche in questi termini, poiché il principio sopra richiamato non è stato applicato, il Tribunale ha deciso per accordare il risarcimento.
Si allega il testo integrale della sentenza.
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