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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
7/11/2018
FRUIZIONE DEL REGIME AGEVOLATO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
  
Interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che ha accolto un ricorso presentato in favore di una A.S.D. (associazione sportiva dilettantistica) cliente dello Studio destinataria di un accertamento nel quale veniva contestata l’indebita fruizione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 DPR 917/86 non avendo la stessa, a parere dei verbalizzanti, i requisiti per poterne godere.
  
Le contestazioni svolte contro la A.S.D., tutte rigettate dal Giudice Tributario, afferivano al fatto che le associazioni, per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 145 del D.P.R. n. 917/86 devono:
.         indicare nello Statuto, l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra associati anche in forme indirette;
.         l’obbligo di redazione dei rendiconti e di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari, nonché quello di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e delle associazioni.
.         indicare, nella denominazione sociale, la finalità sportiva e la ragione o la determinazione sociale dilettantistica;
.         iscriversi nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con conseguente riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni;
.         rispettare le disposizioni circa la tracciabilità di incassi e pagamenti di importi superiori a € 516,46.
  
Il mancato riconoscimento della suddetta agevolazione avrebbe comportato una rideterminazione del reddito per l’esercizio oggetto della verifica.
  
Preme precisare che alla base delle deduzioni dell’Agenzia delle Entrate non vi era alcuna effettiva violazione di legge (art. 90 comma 17 e 18 L. 289/2002) da parte della contribuente, ma una errata interpretazione della legge tributaria, contenuta in una propria circolare, non avente alcun valore esterno all’Agenzia.
 
Tale rispetto delle norme è stato riconosciuto dalla Commissione Tributaria che ha accolto il ricorso presentato dal nostro Studio Legale (si allega sentenza).
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