Info 16 - E-COMMERCE - Parte 2° - Aspetti guiridici - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
17/04/2018
E-COMMERCE - Parte 2°

Tutela della privacy nell’e-commerce
Le norme sulla protezione dei dati personali impongono in generale l’informativa, la raccolta del consenso, la nomina di un Titolare del trattamento ed eventualmente di un Responsabile dello stesso e di uno o più incaricati del trattamento.
Il diritto alla privacy nel commercio elettronico necessita di un’ulteriore protezione oltre a quelle già garantite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e dal Regolamento (UE) 2016/679 che entrerà in vigore in data 25.05.2018.
 
Utile a questo fine l’ultima “Raccomandazione sul Commercio Elettronico” adottata il 24 marzo scorso dal Consiglio OCSE.
Questo documento contiene al suo interno aspetti chiave che l’Ocse ha affrontato per chiamare i governi a lavorare su:
.       Servizi gratuiti, acquisti in cambio di dati relativi ai consumatori: provvedere al risarcimento dei consumatori che si siano imbattuti in questi problemi durante le transazioni;
.       Contenuti digitali, affrontare i limiti contrattuali o tecnici di accesso o utilizzo, dare ai consumatori la giusta informazione su queste limitazioni, sulla funzionalità e interoperabilità;
.       Consumatori attivi, garantire un supporto corretto e trasparente ai consumatori nei modelli B2C, per non confondere il ruolo partecipativo del consumatore che premia un prodotto e il ruolo dell’impresa;
.       Tutela della Privacy e sicurezza: rafforzare nello scambio di dati dei consumatori nei servizi di e-commerce, l’alta protezione e sicurezza;
.       Dispositivi mobili: offrire informazioni chiare anche quando si utilizzano schermi sempre più piccoli;
.       Protezione di pagamento: sviluppare livelli minimi di protezione dei consumatori tramite meccanismi di pagamento.
 
Fondamentale in caso d’apertura di un e-commerce tenere in considerazione la particolare invasività che i cookie di profilazione (soprattutto quelli terze parti) possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso all'inserimento dei cookie sul suo terminale.

In particolare, con il provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" dell'8 maggio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web che usa cookie per finalità di profilazione e marketing deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:
.       che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
.       che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", in caso di utilizzo di questo tipo di cookie, ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;
.       un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti";
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