Info 10 - REGOLE APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI - studio legale tributario caretta

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
25/02/2017
Le nuove regole sull’anatocismo e sul calcolo degli interessi

Con il Decreto Ministeriale n. 343 del 3 agosto 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sua qualità di Presidente del CICR, ha dato attuazione all’art. 120 del T.U.B. come riformato dall’art. 17 bis del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016.
 
Il d.m. 3 agosto 2016, che si applica (art. 2) alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, contiene innanzitutto il principio generale (art. 3) per cui “gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”.
 
Viene quindi chiaramente affermato il divieto di anatocismo, ossia della trasformazione degli interessi maturati in capitale (la c.d. capitalizzazione degli interessi) grazie alla quale gli interessi sono sommati all'importo dovuto e producono a loro volta interessi.
 
È importante sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca.
 
In tema di conto corrente e di conto di pagamento (art. 3, comma 3) il d.m. 343 stabilisce che:
 
.  gli interessi debitori e gli interessi creditori devono avere la medesima periodicità comunque non inferiore ad un anno;
 
.  gli interessi devono essere conteggiati al 31 dicembre di ogni anno o comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti.
 
Per ciò che riguarda invece le aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti rispetto al fido accordato ovvero agli sconfinamenti di conti non affidati, il d.m. 343 prevede che gli interessi debitori maturati debbano essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale e diventino esigibili nei confronti del correntista dal 1° marzo successivo a quello dell’anno in cui sono maturati (in ogni caso al cliente deve essere assicurato un termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’entità degli interessi maturati nell’anno precedente, prima che questi diventino esigibili) .
 
Una volta che gli interessi diventano esigibili secondo le descritte possono accederealcune ipotesi:
a)      il cliente correntista li paga;
b)     il cliente correntista ne autorizza l’addebito in conto corrente così fondendoli al capitale. In questo caso è necessario specificare che:
  in caso di conto con un saldo attivo uguale o superiore alla somma dovuta a titolo di interessi, gli interessi dovuti dal cliente sono pagati perché si compensano con il saldo attivo, che quindi si azzera o si riduce dell’importo corrispondente al debito da interessi.
  in caso di conto con un saldo negativo, dal 1° marzo la somma dovuta a titolo di interessi si somma al capitale e produce a sua volta interessi. La somma inizialmente dovuta quindi aumenta.
L’autorizzazione all’addebito in conto deve essere data in forma scritta o in modalità digitale equiparabile alla forma scritta.
Il cliente può revocare l’autorizzazione in ogni momento, purché prima dell’effettuazione dei singoli addebiti.

c)      Il cliente correntista può concordare con la banca, con un’apposita clausola contrattuale, che le somme in entrata sul suo conto (ad esempio bonifici in arrivo) siano impiegate per estinguere il debito da interessi.

d)     Il cliente correntista non li paga e non autorizza l’addebito in conto corrente determinando quindi il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora.La banca creditrice può avviare azioni legali per il recupero della somma e, se segnala l’esposizione debitoria del cliente alla Centrale dei rischi, indica nella segnalazione anche l'ammontare degli interessi non pagati.
Avendo presente le difficoltà della prima fase di applicazione delle nuove regole, per tutelare i clienti che non hanno dato l’autorizzazione scritta all’addebito in conto e non hanno pagato in altro modo gli interessi alla scadenza, per tutto il 2017 le banche segnaleranno gli interessi come se fosse stata rilasciata l’autorizzazione all’addebito, in modo che non risulti il mancato pagamento se il conto è capiente, ossia ha un saldo attivo uguale o superiore alla somma dovuta a titolo di interessi.
 
Dal 2018 per i correntisti che non avranno dato l’autorizzazione all’addebito in conto e non avranno pagato in altro modo gli interessi scaduti, nella Centrale dei rischi sarà segnalato il mancato pagamento degli interessi anche nel caso di conto positivo ossia di disponibilità di somme sul conto.
 
Le banche devono applicare il d.m. 343 agli interessi maturati al 1 ottobre 2016 e, quanto ai contratti in corso, possono procedere unilateralmente all’adeguamento con le nuove regole.
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