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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA
Associazione tra Avvocati
27/02/2015
IL CONTRATTO DI SOCCIDA: SUA EVOLUZIONE ED ASPETTI PRATICI

La soccida
L’art. 2170c.c. dispone: “Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.”
La soccida può essere: semplice, parziaria e con conferimentodi pascolo.

La soccida semplice
Nella soccida semplice, il bestiame è conferito solo dal soccidante, senza che si abbia alcun trasferimento della proprietà dello stesso in capo al soccidario. Prima del conferimento viene eseguita una stima di quanto conferito (circa numero, razza, qualità, peso, sesso ed età) che servirà per determinare il prelevamento a cui avrà diritto il soccidante alla fine del contratto.
Il soccidante ha la direzione dell’impresa ed il soccidario presterà il lavoro necessario ad ottenere l’obiettivo comune dell’accrescimento del bestiame.
La durata den contratto è prevista di anni tre, e si rinnova di anno con anno, salvo pervenga disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, o nel maggior termine fissato dal contratto o dagli usi.
Alla fine del contratto, gli accrescimenti del bestiame (nonché i prodotti, gli utili e le spese) saranno divisi secondo gli accordi o, nel silenzio, dagli usi, e verrà eseguita una nuova stima, all’esito del quale il soccidante preleverà un numero di capi corrispondente a quanto conferito all’inizio del rapporto (così come previsto dagli artt. 2178 e 2181 c.c.).
 
La soccida parziaria
Per la soccida parziaria valgono le stesse regole di quella semplice, ma qui entrambe le parti conferiscono il bestiame, e ne divengono comproprietari. Alla fine del contratto, il prelievo si avrà solamente nel caso in cui il valore delle quote di riparto dell’accrescimento sia diverso da quello che le stesse avevano al momento del conferimento. Diversamente sarà sufficiente ridistribuire tra soccidante e soccidario l’intero numero di capi, secondo quanto apportato da ognuno all’inizio della soccida.
 
La soccida con conferimento di pascolo
Vi è la possibilità di costituire un contratto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario, mentre il soccidante si limita a conferire il terreno per il pascolo. In questo tipo di soccida la direzione dell’impresa spetta al soccidario, visto che è quest’ultimo che apporta in quota maggiore gli elementi necessari (il bestiame ed il proprio lavoro), limitandosi il soccidante a conferire il pascolo.
 
La soccida in tempi recenti
La soccida (al pari degli altri contratti agrari) subisce in tempi recenti alcuni decisivi interventi legislativi, anche e soprattutto in relazione alle mutate condizioni dell’agricoltura italiana.
Gli interventi hanno uno scopo comune: eliminare progressivamente la stipulazione di nuovi contratti agrari, e ricondurre quelli in essere e i futuri a quello d’affitto.
 
La sorte dei contratti in corso e la loro conversione, la legislazione e le pronunce intervenute in materia
L’intervento legislativo del 1982 prevede - all’art. 25 comma 1 - la conversione in affitto della soccida con conferimento di pascolo e della soccida parziaria ove vi sia il conferimento di pascolo quando il valore del bestiame conferito dal soccidante sia inferiore al 20% del totale iniziale.
Per la soccida semplice senza conferimento di pascolo la convertibilità è invece esclusa, mentre si richiede - per poter operare in quella parziaria senza conferimento di pascolo - che l’apporto del bestiame sia inferiore al 20%.  
La conversione va comunicata all’altra parte tramite raccomandata almeno 6 mesi prima della fine dell’annata agraria (art. 25, comma 3); se la conversione è chiesta dach ha concesso il fondo, il soccidario, entro l’annata agraria successiva, dovrà comunicare se intende aderire o meno alla richiesta. In caso di risposta negativa il contratto si risolve alla fine della terza annata successiva alla comunicazione, spettando al concessionario (già soccidario) un indennizzo nella misura accordata tra le parti o, in caso di disaccordo, decisa dal giudice.
La conversione non può aversinel caso in cui il concedente dia un adeguato apporto all’impresa in termini di effettiva partecipazione al razionale impiego dei capitali, all’organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati alle esigenze della buona tecnica agraria, regolare tenuta della contabilità.
I contratti dei quali non sia stata chiesta la conversione e quelli in cui la conversione non risulta possibile subiscono invece una modifica di durata, che può variare da sei a dieci anni; inoltre, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dal bestiame, il soccidario può continuare a goderne pagando una maggiorazione del canone dovuto.
È quindi possibile stipulare nuove soccide? Si, e ciò perché le soccide in cui vi sia il conferimento di pascolosono convertite in affitto, perché èl’art. 45 della Legge 203/1982 che, vietando espressamente nuove mezzadrie e colonie agrarie, consente espressamente la stipula di nuove soccide.

L’utilizzo della soccida oggi
1)      Quote latte: la simulazione del contratto di soccida per eludereil “super prelievo”
Un caso particolare di applicazione della soccida riguarda le quote latte: attraverso tale contratto, alcuni allevatori erano riusciti ad eludere la normativa sulla produzione lattiera ed evitare il versamento del “super prelievo”[1] e dedursi i relativi costi, nonostante il parere contrario dell’Agenzia delle Entrate.
Accadeva che, con l’inizio degli esuberi di latte,l’allevatore (soccidario)cedeva gli animali alla società detentrice di quote produttive non utilizzate (soccidante, poi oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia); l’allevatoreproseguiva la propria attività con i medesimi animali presso la propria azienda;ovviamente la titolarità del latte prodotto era della soccidante (disponendo la stessa della quota latte).
Il contratto di soccidaaveva quindi la funzione di nascondere la produzione di quote latte in eccesso; finita la campagna annuale,infatti, il contratto veniva rescisso e le vacche rivendute all’allevatore soccidario che riprendeva a produrre in nome proprio sino all’esaurimento della propria quota disponibile, salvo instaurare un nuovo contratto di soccida per un periodo successivo.
Questa operazione, non sfuggita all’Agenzia delle Entrate, era da questa ritenutaposta in essere al solo fine di aumentare i costi di produzione, con conseguente abbattimento della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte.
A seguito dell’avviso di accertamento notificato alla soccidante (nel quale si contestava l’indebita deduzione dei costi sostenuti per i contratti di soccida) è seguito un contenzioso innanzi al Giudice Tributario, giunto sino in Cassazione.
La Corte - con sentenza 2 luglio 2010 n. 20030 -non ha tenutoconto l’inesistenza (giuridica e fiscale) della soccida (acquisto e retrocessione degli animali, fatturazione del latte da parte di soggetto diverso dall’effettivo produttore, deduzione dei compensi erogati al soccidario, mancata formalizzazione e tassazione dell’affitto delle quote latte). La Corte, pur riconoscendo una effettiva deviazionerispetto alla normale funzione del contratto di soccida,ha ritenuto che icomportamenti abusivi e la simulazione di contratti finalizzati all’elusione del versamento “superprelievo”,pur facendo conseguire un vantaggio economico, non hanno conseguenze sul piano tributario e non configuranoquindi un abuso del diritto, che sussiste solo in presenza di un vantaggio fiscale (non ottenuto dalla soccidante o non provato dall’Agenzia delle Entrate).
2)      La simulazione del contratto di soccida per “coprire” un contratto di prestazione d’opera
Chi scrive ha recentemente avuto modo di seguire un caso in cui il contratto di soccida era utilizzato per la simulazione di un contratto d’opera.
IL giudizio arbitrale aveva ad oggetto un contratto di soccida semplice e l’oggetto del contendere era il parziale inadempimento della soccidante rispetto al pagamento delle somme da corrispondersial momento della riconsegna di animali allevati dal soccidario.
Vero che l’accordo prevedeva che il soccidario avrebbe avuto diritto ad una somma di denaro (prezzo base per ogni capo ingrassato oltre un certo perso) e non solo una quota degli animali conferiti (come previsto appunto nel contratto di soccida).
L’arbitro interessato della questione ha ritenuto che il contratto di soccida dissimulava, in realtà, un contratto d’opera, poiché veniva appunto previsto un compenso in capo al soccidario per il lavoro dallo stesso svolto per l’ingrassamento dei capi a lui affidati. La somma di denaro da attribuire al soccidario era “giustificata” dalle spese dallo stesso sostenute (in violazione rispetto a quanto previsto in materia di soccida semplice, ove la quota spettante al soccidario può essere costituita esclusivamente da una quota di capi)
L’esito del giudizio arbitrale ha comportato la condanna della soccidante al pagamento di una somma di denaro (data dal prodotto del prezzo unitario per ogni capo ingrassato) avendo il soccidario dimostrato l’avvenuta esecuzione della propria prestazione (ossia appunto l’avvenuto ingrassamento dei capi).
 


 
[1] Il regime del prelievo supplementare (o super prelievo) è uno strumento di politica agraria comunitaria che impone agli allevatori  un prelievo finanziario per ogni chilogrammo di latte prodotto oltre un limite stabilito (quota latte). Sono gli acquirenti di latte (latterie, caseifici, ecc.) a fungere da sostituti di imposta: essi devono quindi tener monitorate le consegne di latte dei produttori propri conferenti e nel momento in cui questi ultimi superano la quota latte devono trattenere – dall’importo che periodicamente liquidano ad essi come pagamento per il latte acquistato – il prelievo stabilito dalle norme comunitarie. Ciò avviene in ossequi alla ratio che ha spinto alla creazione delle quote latte: cos’ facendo, infatti, si evita un eccesso di produzione di latte, che comporterebbe un calo del prezzo di vendita ed una conseguente perdita di profitto per gli allevatori.
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